Accertamento impugnato: il Fisco può iscrivere a ruolo metà delle imposte prima della sentenza di primo grado (Cass. civ. Sez. V n. 4383 del 26.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, ratione temporis vigente, concerne, nell’ambito della disciplina dell’iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, regola, in materia di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie, la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario, per cui non esplica alcun effetto abrogativo implicito nei confronti del citato art. 15, comma 1, il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi. (Rv. 678059-01)
Il Fatto
Nel 2015 l’agente della riscossione aveva notificato a una contribuente una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per oltre 42.000 euro, relativa a nove cartelle di pagamento derivanti da ruoli dell’Agenzia delle Entrate di Caserta e dell’INPS. La contribuente ha impugnato l’atto limitatamente ad alcune cartelle, per circa 23.000 euro, spiegando che i ruoli derivavano dalla sua partecipazione in una s.a.s. destinataria di un accertamento per il 2005 e che le somme andavano ricalcolate alla luce della sentenza della CTP di Caserta che aveva ridotto del 50% il maggior reddito di partecipazione.
L’ufficio ha replicato che le sentenze di primo grado, parzialmente favorevoli, erano state confermate in appello con decisioni definitive e che le iscrizioni a ruolo erano legittime ai sensi degli artt. 15 d.P.R. n. 602/1973, 68 d.lgs. n. 546/1992 e 19 d.lgs. n. 472/1997. La CTP e poi la CTR della Campania hanno dato ragione alla contribuente. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; la contribuente ha resistito.
La Motivazione della Corte
Il motivo sulla nullità della sentenza per difetto di motivazione è stato respinto: la CTR aveva indicato, per ciascuna cartella, le ragioni per cui riteneva venuto meno il titolo, e dopo la riforma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. non sono ammissibili censure di mera insufficienza motivazionale (Cass. S.U. n. 8053/2014).
Fondato invece il motivo di violazione di legge. La Corte ha ricostruito il sistema della riscossione provvisoria. L’art. 15, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva l’iscrizione a ruolo a titolo provvisorio, dopo la notifica dell’avviso di accertamento, della metà delle imposte e degli interessi corrispondenti agli imponibili accertati (frazione ridotta a un terzo dal d.l. n. 70/2011). L’art. 68 d.lgs. n. 546/1992 disciplina invece la riscossione frazionata in pendenza del giudizio: due terzi dopo la sentenza di rigetto della CTP; l’ammontare risultante dalla sentenza, e comunque non oltre i due terzi, in caso di accoglimento parziale; il residuo dopo la sentenza della CTR. Per le sanzioni l’art. 19 d.lgs. n. 472/1997 rinvia all’art. 68, così che la loro riscossione provvisoria è possibile solo dopo la sentenza di primo grado sfavorevole.
L’art. 68 opera nella fase post decisum, mentre la fase ante decisum resta regolata dalle norme speciali di ciascun tributo (Cass. n. 20669/2014). Richiamando Cass. n. 1501/2017, la Corte ha ribadito che l’art. 68 non ha abrogato implicitamente l’art. 15, perché le due norme riguardano ambiti diversi: la fase amministrativa la prima, quella processuale la seconda. Ha aggiunto (Cass. n. 7584/2023) che, in caso di accoglimento parziale in primo grado, l’ufficio può iscrivere a ruolo l’intero importo risultante dalla sentenza se inferiore ai due terzi dell’accertato, e che il «residuo» della lettera c) si riferisce all’esito del giudizio d’appello.
La CTR aveva errato nell’escludere che, prima della decisione di primo grado, l’Agenzia potesse iscrivere a ruolo il 50% delle somme accertate, e non aveva verificato se le cartelle successive rispettassero la sequenza dell’art. 68. Assorbito il terzo motivo, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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