IMU prima casa negata con una formula di stile: l’avviso senza le ragioni concrete è nullo (Cass. civ. Sez. V n. 4502 del 27.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, il requisito motivazionale dell’accertamento esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando affidate al giudizio di impugnazione le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva. (Rv. 678063-01)
Il Fatto
Il Comune di Martinsicuro aveva emesso nei confronti di una contribuente un avviso di accertamento per il recupero dell’IMU 2015, negando l’esenzione per l’abitazione principale. L’atto indicava soltanto: «Non riconosciuta agevolazione per abitazione principale in quanto mancano i requisiti previsti dall’art. 13 comma 2 del d.lgs. 201/2011». Era pacifico che la contribuente avesse la residenza anagrafica nell’immobile.
La Commissione tributaria provinciale di Teramo e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo hanno respinto le difese della contribuente. Questa ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 per difetto di motivazione dell’avviso; erronea negazione dei presupposti dell’esenzione; erronea inversione dell’onere della prova. Il Comune ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha accolto il primo motivo. In linea generale, l’onere motivazionale dell’accertamento IMU è assolto se il contribuente è messo in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali, senza che l’ente debba indicare le ragioni del mancato riconoscimento di ogni possibile esenzione, spettando al contribuente dedurre e provare la causa di esclusione (Cass. nn. 5350, 5352 e 5356 del 2025). Tuttavia, già in tema di ICI, la Corte aveva precisato che una motivazione espressa è necessaria in presenza di situazioni specifiche, come la particolare evidenza dei requisiti per l’esenzione (Cass. n. 14094 del 2010), e più di recente ha affermato che l’onere motivazionale è flessibile e graduabile in rapporto alla specificità delle allegazioni del contribuente (Cass. n. 27020 del 2025).
Dopo Corte cost. n. 209 del 2022, l’abitazione principale è l’immobile in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, a prescindere dal nucleo familiare (Cass. n. 32339 del 2022). La residenza anagrafica ha valore di presunzione semplice di dimora abituale ai sensi dell’art. 43, secondo comma, c.c. In questo quadro il Comune era tenuto a esplicitare le ragioni del diniego in modo compiuto e non con clausole di stile, perché l’obbligo di motivazione va rispettato ab origine e la motivazione postuma non è ammessa (Cass. n. 30039 del 2018; art. 1, comma 162, l. n. 296 del 2006). Nel caso, gli elementi concreti del diniego, cioè i consumi ritenuti incompatibili con una dimora effettiva, erano emersi solo in giudizio. La Corte precisa che l’ente non deve invece includere nell’avviso le prove dei fatti addotti, che possono essere fornite nel processo.
Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state compensate in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento applicato.
Nota della Redazione
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