Accertamento IVA per operazioni soggettivamente inesistenti e onere della buona fede del cessionario (Cass. civ. Sez. 5 n. 15099 del 19.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, la detrazione dell’imposta è indebita qualora le fatture si riferiscano a operazioni soggettivamente inesistenti, ossia poste in essere da un soggetto diverso da quello che le ha formalmente emesse, che si riveli mero prestanome. Il cessionario che intenda conservare il diritto alla detrazione ha l’onere di dimostrare la propria buona fede, ovvero di non aver saputo né potuto sapere, con l’ordinaria diligenza, della partecipazione alla frode. In mancanza, l’accertamento è legittimo. Quanto al contraddittorio preventivo, per i tributi armonizzati la sua violazione comporta l’invalidità dell’atto, ma il contribuente ha l’onere di enunciare le specifiche circostanze che avrebbe potuto far valere e che avrebbero potuto determinare un esito differente.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con il quale, per l’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle Entrate contestava l’indebita detrazione di IVA per l’importo di € 12.162, asseritamente operata mediante l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Le fatture risultavano emesse da una ditta individuale formalmente titolare di “attività connesse ai trasporti terrestri”, ma le prestazioni erano state in realtà svolte dal figlio della titolare, come emerso da una verifica della Guardia di Finanza.
La Commissione tributaria provinciale annullava l’avviso, ritenendo non dimostrata la consapevolezza della società contribuente circa la partecipazione alla frode. Sul gravame dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale delle Marche capovolgeva la decisione, affermando la mala fede della società, desumibile da una serie di elementi fattuali, e rigettando le eccezioni relative al contraddittorio endoprocedimentale e alla motivazione dell’atto. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i quattro motivi di ricorso. Con riferimento al primo motivo, concernente la dedotta violazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per l’introduzione di nuovi fatti in appello, la Corte ha rilevato l’infondatezza, in quanto gli elementi posti a fondamento della decisione erano contenuti nel processo verbale di constatazione redatto a carico della cedente e depositato fin dal primo grado di giudizio.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della doglianza. La ricorrente ha dedotto l’omesso esame di fatti decisivi, ma ha in realtà contrapposto alla valutazione del giudice di merito una diversa ricostruzione delle prove, chiedendo un nuovo giudizio di fatto. Tale sindacato è precluso in sede di legittimità, non essendo stata articolata una specifica censura ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. secondo i canoni fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
In ordine al terzo motivo, concernente la violazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, la Corte ha rammentato il principio per cui l’obbligo del contraddittorio preventivo, nel regime anteriore all’introduzione dell’art. 6-bis della medesima legge, aveva valenza generalizzata per i tributi armonizzati, come l’IVA. Ha tuttavia ritenuto il motivo infondato, poiché la società contribuente non aveva assolto all’onere di dedurre le circostanze che avrebbe potuto far valere in quella sede e che avrebbero potuto condurre a un esito differente.
Infine, con il quarto motivo, la società ha dedotto la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per la mancata allegazione del PVC all’avviso. La Corte ha affermato che la motivazione per relationem è legittima quando il contenuto essenziale del PVC sia riportato nell’atto, dovendosi distinguere il piano della motivazione da quello della prova. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite e alla declaratoria dei presupposti per il contributo unificato.
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Nota della Redazione
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