L’ordine di demolizione è atto vincolato che non ammette eccezioni fondate sulle condizioni personali del destinatario (TAR Puglia n. 958 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è atto vincolato, il cui unico presupposto è l’accertamento dell’abusività delle opere. In presenza di tale accertamento, l’Amministrazione non dispone di alcun margine di discrezionalità in ordine all’adozione della misura repressiva e non è tenuta a ponderare l’interesse pubblico al ripristino della legalità urbanistica con le condizioni personali del destinatario o con la destinazione di fatto dell’immobile. Le misure demolitorie non sono di per sé contrarie all’art. 8 CEDU quando non risultino arbitrarie e siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito; la prospettazione di una futura sanatoria, non ancora formalizzata, è estranea al giudizio sulla legittimità dell’atto al momento della sua adozione.
Il Fatto
I ricorrenti, marito e moglie, hanno impugnato l’ordinanza con cui il Comune di Capurso aveva ordinato la demolizione, entro novanta giorni, di opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo. Il marito, rimasto privo di alloggio dopo la separazione coniugale del 2003, aveva trasformato un deposito agricolo in abitazione; dal 2015, a causa di una grave patologia invalidante, erano stati eseguiti ulteriori interventi di adeguamento. La Polizia Municipale aveva accertato la realizzazione di una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e1), d.P.R. n. 380/2001, in assenza di permesso di costruire.
I ricorrenti hanno dedotto il difetto di istruttoria per omessa considerazione della stabile dimora e delle gravi condizioni di salute, la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza e la violazione dell’art. 8 CEDU per mancata ponderazione del diritto alla vita privata e all’abitazione. Nel corso del giudizio è intervenuto il decesso del ricorrente principale, con riassunzione da parte della moglie e del figlio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto la richiesta di rinvio, in considerazione del tempo trascorso e della natura non illimitata della risorsa-giustizia. Nel merito, ha rilevato che la natura abusiva delle opere è pacifica, non avendo i ricorrenti mai contestato l’assenza del titolo edilizio. L’ordinanza di demolizione è stata qualificata come atto vincolato: il suo unico presupposto è l’accertamento dell’abusività, senza alcun margine di apprezzamento in ordine all’adozione della misura repressiva.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 8 CEDU, la Corte ha escluso che nel caso di specie ricorrano i presupposti per ritenere la misura arbitraria o sproporzionata. L’abuso risale al 2003, anteriore di oltre un decennio al deterioramento delle condizioni di salute del ricorrente originario, escludendosi ogni nesso causale tra la vulnerabilità personale e la realizzazione dell’abuso. Il richiamo alla sentenza Ivanova contro Bulgaria è stato ritenuto non pertinente, perché in quel caso l’immobile costituiva l’unica abitazione disponibile, mentre i ricorrenti risultano comproprietari di una villa residenziale con terreni pertinenziali.
Il Collegio ha infine disatteso le deduzioni relative a una prospettata sanatoria, condizionata all’acquisto di un fondo agricolo e alla presentazione di documentazione non ancora prodotta: si tratta di elementi sopravvenuti, estranei al giudizio sulla legittimità dell’atto al momento della sua adozione. Il silenzio del Comune su tale prospettazione non equivale ad acquiescenza, non essendo stata presentata alcuna istanza formale. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della natura della controversia.
Nota della Redazione
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