Proroga tecnica ex art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 applicabile dal giudice dell’esecuzione in assenza di inerzia (TAR Puglia n. 932 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio sul silenzio si conclude con l’adozione del provvedimento espresso, che ne esaurisce lo scopo originario. In sede di incidente di esecuzione della sentenza che ha accertato l’illegittimità dell’inerzia, il giudice può ordinare la proroga tecnica del rapporto concessorio scaduto, applicando l’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, quale espressione di principi generali di legalità, risultato e buona amministrazione, ove manchino specifiche disposizioni negoziali o legali ratione temporis. La proroga è disposta alle medesime condizioni del titolo scaduto, senza nuovi oneri economici, qualora l’inerzia non sia imputabile al concessionario. È inammissibile la domanda con cui il ricorrente chieda al giudice di orientare il contenuto dell’atto finale, sottraendo all’amministrazione i propri margini di discrezionalità.

Il Fatto

L’associazione ricorrente, gestore di un impianto natatorio realizzato su aree comunali in concessione e in diritto di superficie, chiedeva al Comune il riconoscimento dell’interesse pubblico del proprio progetto e l’affidamento diretto gratuito per ulteriori trentuno anni. Accertato il silenzio con sentenza del TAR, l’amministrazione adottava la delibera di Giunta che escludeva la proroga, e il dirigente rigettava l’istanza ritenendo preferibile una procedura ad evidenza pubblica.

L’associazione proponeva quindi due ricorsi per motivi aggiunti: il primo volto a ottenere un ordine al commissario di concludere il procedimento accogliendo l’istanza; il secondo diretto all’annullamento degli atti di rigetto e alla proroga tecnica della concessione sino al nuovo affidamento.

La Motivazione della Corte

Il TAR evidenzia che, con l’adozione del provvedimento finale dell’11 giugno 2026, il procedimento avviato con l’istanza si è concluso e il giudizio sul silenzio ha raggiunto il suo scopo originario. Tuttavia, residua un interesse alla continuità del servizio, essendo l’impianto gestito sine titulo non per condotte elusive della ricorrente ma quale conseguenza dell’inerzia amministrativa accertata in giudizio.

Il Collegio ritiene la proroga tecnica lo strumento idoneo a contemperare tutti gli interessi in gioco e ne afferma l’applicabilità, pur in un affidamento risalente e antecedente al d.lgs. n. 36/2023, alla luce della natura di principio generale dell’istituto ex art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023. Il giudice può applicarlo ove non emergano specifiche disposizioni negoziali o legali individuabili ratione temporis, che nel caso di specie nessuna parte ha indicato.

La proroga è ordinata alle medesime condizioni della concessione scaduta, escludendo l’imposizione di un canone aggiuntivo rispetto al titolo originario. L’imposizione di nuovi oneri costituirebbe una modificazione sostanziale delle condizioni del rapporto, incompatibile con la natura conservativa della misura e ingiustificata ove l’inerzia non sia imputabile al concessionario uscente. L’ordine non incide sulle valutazioni discrezionali dell’amministrazione circa le modalità del futuro affidamento.

È dichiarata inammissibile la domanda cautelare proposta con i primi motivi aggiunti volta a ottenere un ordine giurisdizionale di sottoporre il progetto a un tecnico e concludere il procedimento con l’accoglimento dell’istanza. Essa eccede i poteri del giudice del silenzio, che può imporre la conclusione del procedimento ma non sostituirsi all’amministrazione nella determinazione del contenuto dell’atto finale.

Le domande di annullamento della delibera di Giunta e del provvedimento di rigetto sono separate e trattate in rito ordinario, non essendo il giudizio sul silenzio la sede propria per la cognizione di censure di legittimità su atti definitivi. L’attività del commissario si intenderà conclusa solo con l’adozione dell’atto di proroga da parte del Comune o, in sua vece, del commissario entro il termine fissato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *