Rigetto dell’istanza cautelare e accoglimento dell’istanza istruttoria nel giudizio sul diniego di subentro nel punto scommesse (TAR Puglia n. 360 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, ai sensi dell’art. 55 c.p.a., la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato richiede la sussistenza congiunta del fumus boni juris e del periculum in mora, inteso come pregiudizio grave e irreparabile. Il diniego di subentro in un punto di raccolta scommesse, fondato su valutazioni discrezionali dell’Autorità di pubblica sicurezza in ordine alla compagine societaria, supera la delibazione sommaria della fase cautelare, ove le criticità soggettive risultino diffusamente motivate. L’accoglimento dell’istanza istruttoria, volta all’acquisizione di documentazione necessaria per il giudizio di merito, non è incompatibile con il rigetto della domanda cautelare, potendo il tribunale disporre l’incombente istruttorio ex art. 46, comma 2, c.p.a. in funzione della decisione definitiva.
Il Fatto
La ricorrente, agendo in proprio e quale legale rappresentante di una società a responsabilità limitata semplificata, impugnava dinanzi al TAR Puglia il decreto del Questore di Barletta-Andria-Trani del 7 gennaio 2026, recante rigetto dell’istanza di subentro nel punto di raccolta scommesse, nonché il successivo decreto del Prefetto del 15 aprile 2026, che aveva respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di autorizzazione di polizia.
Il provvedimento questorile si fondava su criticità di natura soggettiva e relazionale relative alla compagine operativa della società, formalmente amministrata dalla ricorrente, emerse all’esito dell’istruttoria svolta dall’Autorità di pubblica sicurezza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, in sede di delibazione cautelare, ha ritenuto che le determinazioni assunte dall’Autorità di pubblica sicurezza fossero sorrette da valutazioni discrezionali che, a un sommario esame, non risultavano manifestamente illogiche. Quanto al fumus boni juris, le censure formulate dalla ricorrente sono state considerate meritevoli di approfondimento in sede di merito, non ravvisandosi tuttavia elementi di evidente fondatezza del ricorso.
Con riguardo al periculum in mora, la domanda cautelare è stata ritenuta carente per assenza di elementi di giudizio idonei a dimostrare un pregiudizio concreto, grave e irreparabile, come richiesto dall’incipit dell’art. 55 c.p.a. Non essendo stato fornito alcun sicuro elemento in ordine all’effettiva lesione conseguente all’esecuzione dei provvedimenti impugnati, la sospensione non è stata concessa.
Pur rigettando l’istanza cautelare, il TAR ha accolto l’istanza istruttoria formulata dalla ricorrente, ordinando all’Amministrazione il deposito della documentazione indicata dall’art. 46, comma 2, c.p.a. e degli atti specificamente individuati nel ricorso, previo oscuramento dei dati personali di terzi non pertinenti. L’acquisizione è stata disposta ai soli fini della difesa nel giudizio, nel rispetto degli artt. 5, 6 e 9, par. 2, lett. f), del Regolamento (UE) 2016/679, con termine di trenta giorni per l’esecuzione.
Il Collegio ha infine fissato l’udienza pubblica di merito e compensato le spese della fase incidentale, disponendo l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente e degli altri soggetti menzionati, a tutela dei dati personali ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003.
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Nota della Redazione
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