Ingiunzione di demolizione e sanzione pecuniaria: illegittima verso il mero utilizzatore del manufatto abusivo (TAR Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 300 del 30.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ingiunzione a demolire un manufatto abusivo e la sanzione pecuniaria per l’omessa demolizione possono essere legittimamente rivolte al soggetto che, pur avendo la disponibilità materiale della struttura, non ne sia proprietario, non abbia concorso alla realizzazione dell’abuso e non disponga del potere giuridico di provvedere alla rimozione. La struttura prefabbricata stabilmente infissa al suolo e allacciata alle reti è un bene immobile per accessione ai sensi dell’art. 934 cod. civ., sicché un contratto di locazione della piazzola, presupponendo la natura mobile del manufatto, è nullo per inesistenza dell’oggetto. L’accertamento della natura reale del bene, in materia di diritti reali, può essere compiuto dal giudice amministrativo incidenter tantum, senza efficacia di giudicato sostanziale.
Il Fatto
Il Comune di Casalbordino irrogava alla ricorrente, quale intestataria di alcune strutture prefabbricate e locataria delle relative piazzole all’interno di un campeggio, la sanzione pecuniaria di euro 60.000,00 per la mancata ottemperanza all’ordinanza di demolizione, nonché l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dei manufatti e dell’area di sedime. La ricorrente, che aveva provveduto alla rimozione delle strutture nel luglio 2023, impugnava l’atto, deducendo la violazione dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, l’errore sui presupposti e il difetto di istruttoria, sostenendo di essere un mero utilizzatore di un kit bungalow montabile, installato a sua insaputa. Nel corso del giudizio, la ricorrente dichiarava di non avere più interesse all’impugnazione dell’atto acquisitivo.
La Motivazione della Corte
Il TAR, preliminarmente, ha dichiarato improcedibile il ricorso limitatamente all’atto acquisitivo, per sopravvenuta carenza di interesse, respingendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune in relazione alle censure avverso la sanzione.
Nel merito, la sentenza si concentra sull’individuazione della natura giuridica delle strutture. Il Tribunale osserva che le casette, stabilmente infisse al suolo, prive di meccanismi di rotazione e allacciate alle reti, costituiscono beni immobili, richiamando l’art. 812 cod. civ., l’art. 4 del R.D.L. n. 652/1939 e la Corte costituzionale n. 162/2008. Tale qualificazione comporta l’applicazione del principio dell’accessione ex art. 934 cod. civ., in virtù del quale le opere appartengono al proprietario del suolo, salvo che risulti validamente costituito un diritto reale di superficie, circostanza non emersa nel caso di specie.
Da tale presupposto il Collegio fa discendere la nullità del contratto di locazione della piazzola, in quanto fondato sulla natura mobile del manufatto, e l’insussistenza del potere della ricorrente di eseguire l’ordine di demolizione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e la Cassazione, il TAR esclude che la mera disponibilità materiale della struttura e l’essere intestataria del kit di montaggio possano integrare una responsabilità per l’abuso, laddove l’utilizzatore sia un soggetto ignaro della reale consistenza dell’opera e privo del potere giuridico di rimuoverla.
Il Tribunale, pur dichiarandosi consapevole del contrario orientamento espresso dal Consiglio di Stato nelle sentenze n. 5239/2025 e n. 7593/2025, motiva il proprio discostamento evidenziando che il mero utilizzatore, alla luce degli atti del processo penale, non è alienatario di una casetta mobile ma ha acquistato solo un kit di montaggio, con il quale è stato realizzato un bene immobile. Il Comune ha quindi applicato il massimo edittale a tutti i soggetti coinvolti, senza valutare la posizione di ciascuno e l’effettivo potere di adempiere, incorrendo in un difetto di istruttoria e in una violazione del principio di proporzionalità.
La sanzione impugnata è stata pertanto annullata, con condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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