Assegnazione temporanea ex art. 42-bis D.Lgs. n. 151/2001: prende atto dell’esecuzione dell’ordinanza cautelare e rigetta istanza di ulteriore riesame (TAR Puglia n. 361 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’amministrazione, destinataria di un’ordinanza cautelare che dispone il riesame di un’istanza di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, dà esecuzione al provvedimento cautelare adottando una nuova determinazione che assegni il dipendente a una sede più vicina al domicilio del nucleo familiare. Il giudice amministrativo, in sede cautelare, valuta la conformità della determinazione sopravvenuta alle indicazioni fornite e, ove la nuova sede risulti satisfattiva delle esigenze di cura ed educazione della prole, rigetta l’istanza di un ulteriore riesame. Non è configurabile, in capo al giudice cautelare, il potere di indicare all’amministrazione una specifica sede di assegnazione, dovendosi rispettare il bilanciamento con le esigenze organizzative e le situazioni di scopertura organica.

Il Fatto

Un appartenente all’Arma dei Carabinieri presentava, in data 15 novembre 2025, istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del D.Lgs. n. 151/2001, al fine di assicurare la cura e l’educazione della figlia minore, chiedendo di essere trasferito, preferibilmente, presso un comando più vicino al proprio domicilio. L’Amministrazione, tuttavia, con provvedimento del 25 febbraio 2026, rigettava l’istanza, nonostante il parere favorevole del Comandante di Compagnia, a seguito dell’esame dei motivi ostativi previamente comunicati ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Avverso il diniego il militare proponeva ricorso, chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento. Con ordinanza cautelare n. 246 del 28 maggio 2026, il TAR accoglieva l’istanza, limitatamente alla necessità di un riesame per le sedi diverse da quelle rientranti nel Comando provinciale di -OMISSIS-, assegnando all’amministrazione un termine di venti giorni per provvedere. In esecuzione di tale ordinanza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, con determinazione del 16 giugno 2026, disponeva l’assegnazione temporanea “con riserva” del ricorrente alla Stazione Carabinieri di -OMISSIS-, ritenuta più vicina al domicilio. Il ricorrente, non pienamente soddisfatto, censurava la nuova determinazione con memoria difensiva, insistendo per un ulteriore riesame.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente verificato che la determinazione assunta dall’Amministrazione in data 16 giugno 2026 costituisse coerente esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 246 del 28 maggio 2026, la quale aveva disposto un riesame dell’istanza in relazione alle sedi diverse da quelle del Comando provinciale di -OMISSIS-.

Nel valutare la nuova assegnazione, il Collegio ha osservato come la stessa risulti aderente alle indicazioni fornite, in quanto disposta in doveroso bilanciamento con la situazione organica dell’Arma, che evidenzia una più significativa percentuale di scopertura nei reparti della provincia di -OMISSIS-. La scelta è stata inoltre ritenuta satisfattiva rispetto alle esigenze di cura ed educazione della figlia minore, essendo la Stazione di -OMISSIS- ubicata a una distanza significativamente minore dal domicilio del ricorrente rispetto alla Tenenza di precedente assegnazione.

Il Collegio ha quindi preso atto dell’esito positivo del riesame, rilevando come la nuova sede di servizio determini un apprezzabile miglioramento delle condizioni di vita del nucleo familiare. Al contempo, ha escluso la possibilità di ipotizzare un ulteriore intervento cautelare che imponesse all’Amministrazione una seconda rivalutazione, non potendo il giudice amministrativo spingersi fino a indicare la specifica sede di assegnazione, trattamento riservato alla sfera di discrezionalità dell’ente.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha rigettato l’istanza di ulteriore riesame, ha fissato l’udienza pubblica di merito per il 16 dicembre 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare, anche in considerazione del pronto e positivo riesame condotto dall’Amministrazione in esecuzione dell’ordinanza cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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