Il TAR dichiara l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso avverso il rifiuto del permesso di soggiorno stagionale (TAR Puglia n. 10 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alle controparti e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., in assenza di opposizione delle parti resistenti. L’estinzione del giudizio per rinuncia comporta la definizione del processo senza una pronuncia nel merito e, in assenza di richieste specifiche della difesa erariale, le spese di lite possono essere compensate.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugnava il provvedimento con cui l’Amministrazione aveva rifiutato la sua istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale (quota 2021), presentata il 30 ottobre 2023. A sostegno del ricorso, il ricorrente deduceva vizi di eccesso di potere, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, nonché ingiustizia manifesta. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che il ricorrente, con atto ritualmente notificato e depositato il 13 dicembre 2025, aveva dichiarato di rinunciare al giudizio. La rinuncia è stata espressa dalla parte ricorrente con atto notificato alle controparti e depositato in giudizio.
In mancanza di opposizione delle parti resistenti, il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a. La norma, applicabile al processo amministrativo, prevede che il processo si estingua per rinuncia quando questa sia accettata dalle parti costituite che abbiano interesse alla prosecuzione.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in assenza di particolari richieste da parte della difesa erariale. La pronuncia si inserisce in un contesto in cui la questione di merito — relativa al superamento del periodo massimo di permanenza previsto per il lavoro stagionale di cui all’art. 24, comma 7, d.lgs. n. 286/1998 — non è stata quindi esaminata nel merito.
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Nota della Redazione
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