La SCIA non è provvedimento tacito e il cambio di destinazione d’uso senza riduzione degli standard è legittimo (TAR Puglia n. 929 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA non costituisce provvedimento tacito direttamente impugnabile, ma gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione avverso il silenzio. Le note comunali che, all’esito di un’istruttoria integrativa, prendono posizione provvedimentale espressa sulle istanze di autotutela non sono atti meramente confermativi e sono impugnabili. Il cambio di destinazione d’uso da deposito ad autorimessa è legittimo quando non riduce la misura dello standard urbanistico previsto per i parcheggi e risponde a esigenze di prevenzione e sicurezza antincendio, restando estranee al giudizio amministrativo le controversie di natura civilistica tra comproprietari.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un appartamento e di un posto auto pertinenziale ubicato nell’autorimessa condominiale, impugnavano le note con cui il Comune aveva comunicato l’esito positivo della verifica sulle SCIA presentate dal Condominio e dai controinteressati per l’adeguamento alla normativa antincendio dell’area destinata ad autorimessa e per il cambio di destinazione d’uso da deposito ad autorimessa di uno spazio privato adiacente. I ricorrenti lamentavano l’illegittimità delle attività edilizie segnalate, l’assenza di autorizzazione condominiale e la violazione di norme urbanistiche ed edilizie, chiedendo l’accertamento e l’adozione di misure inibitorie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune, che invocava l’art. 19, comma 6-ter, legge n. 241/1990 per escludere l’impugnabilità delle SCIA. Il TAR osserva che le note impugnate non sono atti confermativi: il Comune, dopo aver sospeso l’efficacia delle segnalazioni e riavviato l’istruttoria, ha svolto ulteriori accertamenti e assunto una posizione provvedimentale espressa sulle richieste dei ricorrenti, rendendo ammissibile il ricorso.
Nel merito, il Tribunale rileva che la certificazione di agibilità del 1973 dimostra la mancata realizzazione ab origine del muro divisorio tra l’area destinata a parcheggio pertinenziale e quella destinata a deposito, con conseguente promiscuità sostanziale delle superfici risalente a epoca antecedente alla costituzione del condominio. Tale circostanza, pur non alterando la distinzione tra proprietà condominiale e privata, suffraga la legittimità degli interventi: l’adeguamento antincendio deve necessariamente riguardare l’intera superficie, data la promiscuità degli ambienti e le esigenze di prevenzione del rischio incendio.
Quanto al cambio di destinazione d’uso, il Collegio evidenzia che la segnalazione non mira a sanare violazioni urbanistiche ma una difformità rispetto allo stato accertato dei luoghi, e che l’elemento decisivo è l’assenza di riduzione dello standard urbanistico previsto per i parcheggi dalla legge n. 765/1967, essendo l’intero piano interrato già destinato ad autorimessa C/6.
Il TAR ritiene infine non pregnanti i dedotti vizi di autorizzazione condominiale e di rappresentanza dell’amministratore, trattandosi di questioni inerenti prevalentemente un’area condominiale e un’area privata in continuità, la cui sicurezza antincendio esige considerazione unitaria. Tali profili, ove rilevanti, attengono alla sfera civilistica e non sono delibabili dal giudice amministrativo, il cui sindacato si appunta esclusivamente sulla conformità urbanistico-edilizia. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
Nota della Redazione
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