L’ingiunzione a demolire è atto vincolato che non richiede avviso di avvio del procedimento (TAR Puglia n. 927 del 21.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contrasto agli abusi edilizi, l’ordine di demolizione costituisce un atto obbligatorio e vincolato, conseguente all’accertamento dell’illegittimità delle opere. Trattandosi di atto vincolato, la sua adozione non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990, né una specifica motivazione in ordine alla proporzionalità della sanzione, essendo sufficiente la compiuta descrizione delle opere abusive e la constatazione della loro esecuzione in assenza del titolo abilitativo. L’ingiunzione a demolire deve essere notificata anche al proprietario del fondo, il quale è titolare di un’autonoma legittimazione passiva ad ottemperare all’ordine ripristinatorio. Il richiedente e titolare del permesso di costruire deve essere considerato committente delle opere e, pertanto, autore materiale dell’abuso, con conseguente legittimazione passiva all’ingiunzione, salvo che abbia comunicato all’amministrazione la voltura del titolo edilizio.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un permesso di costruire rilasciato dal Comune per la realizzazione di due tettoie aperte in cemento armato destinate al ricovero di mezzi agricoli su un terreno condotto in comodato, impugnava l’ordinanza di sospensione dei lavori e la successiva ordinanza di demolizione. Le opere erano state realizzate in difformità dal titolo: le tettoie erano state chiuse con muri perimetrali e dotate di tramezzature interne e impianti, e una di esse risultava traslata di circa 21 metri rispetto al progetto. Il ricorrente deduceva di non essere più nella disponibilità del bene dal 27 agosto 2019, data del recesso del proprietario dal contratto di comodato, e di non essere quindi il soggetto legittimato passivo delle ordinanze.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, ritenendo infondate entrambe le censure. Quanto al primo motivo, il Collegio ha osservato che il contratto di comodato oggetto di recesso, prodotto in giudizio dal ricorrente, riguardava particelle diverse da quelle interessate dagli abusi. In ogni caso, il recesso dal comodato, se effettivamente intervenuto, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica comunicazione all’amministrazione al fine della voltura del titolo edilizio, trattandosi di intervento in zona agricola funzionale all’esercizio di azienda agricola. Il ricorrente aveva comunicato l’inizio dei lavori nel maggio 2019 e, alla data dell’ordinanza di demolizione, il triennio per il completamento dell’intervento autorizzato non era ancora decorso.

Il Collegio ha inoltre escluso la fondatezza dell’assunto secondo cui le opere abusive sarebbero state successivamente sanate: l’istanza di accertamento di conformità presentata dal proprietario e assentita con permesso in sanatoria riguardava opere abusive diverse, realizzate su particelle differenti. La Corte ha infine chiarito che l’ordinanza di sospensione e quella di demolizione erano state ritualmente notificate anche al proprietario del fondo, sul quale sussiste, insieme all’autore dell’abuso, un’autonoma legittimazione passiva ad ottemperare all’ingiunzione ripristinatoria.

Quanto al secondo motivo, il TAR ha ricordato la giurisprudenza costante secondo cui l’ordine di demolizione, in quanto atto obbligatorio e vincolato, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento. L’ordinanza di sospensione dei lavori aveva comunque assunto il valore di comunicazione di avvio del procedimento, assegnando il termine di trenta giorni per la presentazione di osservazioni, non prodotte dal ricorrente.

La Corte ha ritenuto corretta l’individuazione del ricorrente quale committente delle opere, in quanto richiedente e titolare del permesso di costruire, e ha escluso il difetto di motivazione e istruttoria: l’ingiunzione era stata emessa con espresso riferimento per relationem al verbale di violazione della Polizia Municipale, che descriveva compiutamente la difformità essenziale degli abusi, senza che fosse necessaria alcuna motivazione aggiuntiva. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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