Occupazione temporanea di aree non espropriande legittima se reversibile e strumentale (TAR Calabria n. 1321 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’occupazione temporanea di aree non soggette al procedimento espropriativo, disciplinata dall’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, è legittima quando risulti necessaria per la corretta esecuzione di lavori pubblici e sia destinata a concludersi con la restituzione dei terreni e il ripristino dei luoghi. Il carattere reversibile e puramente strumentale dell’intervento esclude la configurabilità di un’espropriazione di fatto e la necessità di un procedimento ablatorio. La natura indifferibile dei lavori di messa in sicurezza giustifica la loro esecuzione anche quando lo stato dei luoghi sia stato alterato dalla condotta di un terzo. Le irregolarità della notifica si sanano per il raggiungimento dello scopo, mentre la mancata indicazione dell’indennità di occupazione non costituisce vizio dell’atto, residuando in capo al proprietario un diritto soggettivo patrimoniale.
Il Fatto
Il proprietario di due particelle catastali site nel territorio di un comune calabrese riceveva una comunicazione di cessione volontaria con cui l’amministrazione fissava l’inizio dei lavori di manutenzione di un fosso e stimava l’occupazione temporanea in centoventi giorni consecutivi, fino al termine dei lavori stessi. In mancanza di collaborazione, si preannunciava l’immissione in possesso con l’ausilio delle forze dell’ordine.
Il destinatario impugnava l’atto davanti al TAR, deducendo la violazione dell’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001 per mancata indicazione dell’indennità e del piano particellare, la notifica irrituale e l’estensione della stessa a soggetti estranei. Sosteneva inoltre che l’intervento avrebbe comportato una irreversibile trasformazione del fondo e una sostanziale espropriazione senza procedimento. Respinta la domanda cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio muove dal quesito centrale: stabilire se la comunicazione impugnata avesse natura di cessione volontaria o di occupazione temporanea di aree non soggette a esproprio. Sulla base della relazione tecnica depositata dall’amministrazione, il Tribunale accerta che l’utilizzo delle particelle è finalizzato esclusivamente all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del fosso, con restituzione dei terreni e indennizzo a norma di legge al termine degli stessi.
Risulta dirimente la qualificazione dell’intervento. Il Comune ha chiarito, assumendosene la responsabilità, che le opere saranno eseguite a confine tra le particelle e l’attuale alveo del fosso e che esse hanno carattere reversibile. I terreni privati sono quindi utilizzati solo come accesso e area di cantiere. Su questa base il Tribunale esclude che i lavori comportino una irreversibile trasformazione del fondo: la premessa da cui muove il ricorrente resta una mera supposizione, non dimostrata.
Ne consegue che l’operato dell’amministrazione risulta coerente con l’art. 49 del d.P.R. n. 327/2001, che consente di utilizzare temporaneamente aree non soggette al procedimento espropriativo se ciò è necessario per la corretta esecuzione dei lavori. L’occupazione ha carattere strumentale e temporaneo, con impegno alla restituzione e al ripristino dei luoghi, e non è stato provato il contrario.
Il collegio aggiunge che l’intervento di manutenzione del fosso costituisce un atto dovuto e indifferibile, la cui esecuzione non può subire arresti o condizionamenti derivanti dallo stato di fatto dei luoghi, quand’anche questo sia stato alterato dall’originaria condotta abusiva di un terzo. La modifica dell’alveo prospettata dal ricorrente non incide dunque sulla legittimità dell’azione amministrativa.
Quanto alle censure procedimentali, la notifica estesa a soggetti terzi configura una mera ridondanza formale, priva di effetto invalidante, non comprendendosi il pregiudizio arrecato. L’omessa notifica nelle forme degli atti processuali civili è sanata dal principio del raggiungimento dello scopo, avendo il ricorrente avuto piena conoscenza dell’atto e tempestivamente impugnatolo. Infine, richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 4564 del 2014, il Tribunale osserva che l’indennità di occupazione non è elemento essenziale del provvedimento e che, in ogni caso, il proprietario conserva un diritto soggettivo patrimoniale. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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