Reato ostativo e rinnovo del permesso di soggiorno: automatismo e legami familiari (TAR Trentino-Alto Adige n. 10 del 17.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza irrevocabile di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998, il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato è atto vincolato: la pericolosità sociale è accertata ex ante dal legislatore con presunzione assoluta, sicché non residua alcuno spazio per una valutazione in concreto né per il sindacato del giudice amministrativo. L’automatismo ostativo è superabile solo in presenza di legami familiari qualificati ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, il cui onere di allegazione e prova grava sull’istante. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo ha natura ordinatoria e il suo superamento non inficia la legittimità del provvedimento tardivo, costituendo semmai presupposto del ricorso avverso il silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, straniero entrato irregolarmente in Italia, aveva ottenuto il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a seguito di procedura di emersione ai sensi della legge n. 102/2009. Il titolo era stato poi rinnovato per lavoro autonomo e, successivamente, per attesa occupazione e lavoro subordinato, con scadenza al 10.5.2022.

In data anteriore alla scadenza il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo. La Questura ha avviato il procedimento, ha comunicato i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e, valutate le memorie difensive, ha rigettato l’istanza con decreto del Questore di Bolzano, rilevando plurimi precedenti penali e, in particolare, una condanna per reati in materia di stupefacenti. Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR, deducendo la violazione dei termini procedimentali e la mancata valutazione in concreto della propria pericolosità e del percorso di integrazione lavorativa e familiare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Il primo motivo, incentrato sul superamento del termine di conclusione del procedimento, è respinto sulla base del consolidato orientamento secondo cui il termine per il rilascio del titolo di soggiorno è ordinatorio — richiamate Cons. Stato, Sez. III, ordinanza n. 2916 del 2019 e Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 6044 del 2017 — e il suo inutile decorso non determina alcuna illegittimità del provvedimento finale, configurando al più il presupposto del ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.. Il Collegio aggiunge che il tempo più lungo di definizione non ha arrecato pregiudizio, avendo consentito all’istante di consolidare la propria posizione lavorativa e alloggiativa.

Quanto al secondo motivo, il TAR rileva che il provvedimento questorile è plurimotivato: contiene un giudizio di pericolosità sociale concreta e attuale, ricostruito su precedenti penali distribuiti in un arco temporale ampio, e al contempo applica l’automatismo previsto dal combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. La condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990 integra ipotesi ostativa che inibisce direttamente il rinnovo, senza margini discrezionali.

Il Collegio richiama l’orientamento della Consulta, in particolare la sentenza Corte cost. n. 148 del 2008 e la più recente Corte cost. n. 88/2023, che hanno confermato la legittimità di automatismi espulsivi purché frutto di un bilanciamento ragionevole e proporzionato tra tutela dell’ordine pubblico e diritti dello straniero. Viene valorizzata anche l’ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato n. 97/2022, secondo cui l’automatismo cede il passo a una valutazione discrezionale solo in presenza di legami familiari qualificati, restando preclusa al giudice ogni lettura costituzionalmente orientata che si risolva in produzione normativa.

Sul versante dei legami familiari, il TAR osserva che il ricorrente non ha fornito prova della presenza sul territorio di vincoli riconducibili all’art. 29 del d.lgs. n. 286/1998, unici idonei a trasformare l’azione amministrativa da vincolata in discrezionale. Le censure relative al giudizio concreto di pericolosità, pur ipotizzate come fondate, non superano la presunzione assoluta espressa ex lege. Il provvedimento resiste per la sola ragione ostativa, con assorbimento delle restanti doglianze, secondo l’insegnamento dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015. Il ricorso è quindi infondato, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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