Diniego PAUR per impianto fotovoltaico in area IBA: prevale la tutela paesaggistico-ambientale (TAR Puglia n. 919 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presunzione di idoneità di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, nella formulazione ratione temporis applicabile, non opera quando l’area sia gravata da vincoli paesaggistici o sia inclusa in zone non idonee individuate dalla disciplina regionale di settore. L’area IBA costituisce indice normativo di elevata incompatibilità territoriale che impone un onere motivazionale particolarmente rigoroso a carico dell’amministrazione. La classificazione industriale del vigente PRG non è sufficiente a qualificare un’area come idonea se la zona non è stata effettivamente industrializzata ed è rimasta agricola. Il PUG adottato ma non approvato non produce misure di salvaguardia ma vale come ineludibile indice della nuova scelta pianificatoria e può essere valorizzato nell’istruttoria autorizzatoria. La valutazione di compatibilità paesaggistica resta doverosa anche per le aree potenzialmente idonee, ove insistano le prescrizioni del piano paesaggistico regionale.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il diniego del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) ex art. 27-bis d.lgs. n. 152/2006, opposto dalla Regione Puglia alla domanda di realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da 44,01 MWp nei Comuni di Santeramo in Colle e Altamura, in un’area classificata come zona industriale D3 dal PRG vigente ma mai effettivamente urbanizzata e gravata da molteplici vincoli paesaggistici, archeologici e naturalistici, incluse l’area IBA 135 “Murge” e la prossimità di tratturi storici. Il provvedimento negativo si fondava sulla determinazione di conclusione della Conferenza di servizi del 30 giugno 2022, preceduta da pareri negativi del Comitato VIA e della Sezione Paesaggio. La società deduceva, tra l’altro, l’idoneità ex lege dell’area in ragione della destinazione industriale, l’illegittima applicazione del PPTR in quanto superato dal d.lgs. n. 199/2021 e l’inadeguatezza istruttoria delle valutazioni impugnate.

La Motivazione della Corte

Il TAR, preliminarmente, richiama i principi della Corte costituzionale n. 221 del 2022, secondo cui il procedimento unico costituisce la sede esclusiva della valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti, in bilanciamento tra la massima diffusione delle fonti rinnovabili e la tutela del territorio nelle sue dimensioni paesaggistica, storico-culturale e della biodiversità.

Quanto al primo motivo, il Collegio esclude l’operatività della presunzione di idoneità di cui all’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, perché l’area è gravata da vincoli paesaggistici, quali i tratturi di interesse archeologico tutelati ex art. 142, comma 1, lett. m), d.lgs. n. 42/2004, e ricade in ulteriori contesti individuati dal PPTR. La presenza di tali vincoli, in base alla lettera della disposizione, preclude la qualificazione dell’area come idonea. In ogni caso, l’inclusione nell’area IBA rende applicabile il divieto di cui all’art. 4, comma 1, del Regolamento regionale n. 24/2010, che classifica la zona come non idonea per gli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 10 MW, da soli in grado di sostenere il diniego.

Il TAR chiarisce poi che la classificazione D3 del PRG non giova alla ricorrente, poiché la ratio della disciplina sulle aree idonee è quella di privilegiare le aree già compromesse ed effettivamente edificate, non quelle rimaste agricole. Il PUG adottato non produce effetti di salvaguardia, ormai decaduti, ma è valorizzato come indice della nuova scelta pianificatoria del Comune che ha ricondotto l’area a contesti rurali. Su tali basi, i pareri negativi del Comitato VIA e della Sezione Paesaggio risultano adeguatamente motivati, avendo considerato l’indice di pressione cumulativa pari a 31,06, oltre dieci volte il limite di sostenibilità, la superficie di 53,46 ettari e la distanza di 270 metri dalla ZSC.

Quanto al preteso superamento del PPTR da parte del d.lgs. n. 199/2021, il Collegio precisa che il regime del parere non vincolante si applica alle sole aree idonee e non elimina l’obbligo di conformità alle prescrizioni del piano paesaggistico, segnatamente agli artt. 81 e 82 delle NTA del PPTR che vietano interventi nelle aree di rispetto dei tratturi. Le sentenze citate dalla ricorrente sono state ritenute non pertinenti perché riferite a impianti agrivoltaici, a dinieghi generici o a un contesto normativo antecedente all’approvazione del PPTR.

Il TAR respinge infine le censure sul calcolo dell’IPC, sulla mancata considerazione dei benefici energetici e sulla natura vincolante del parere del MIC, ritenendo l’istruttoria regionale particolarmente rigorosa e il diniego sorretto da una valutazione tecnico-discrezionale puntuale e non sindacabile nel merito in sede di giurisdizione di legittimità. Il ricorso è respinto con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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