Carta docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Campania n. 157 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nella azione di ottemperanza proposta ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento della pubblica amministrazione e le ordina di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo entro un termine determinato. Ove sia decorso il termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, attesa la natura fungibile dell’obbligazione pecuniaria. Il mancato rispetto del limite temporale, imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione e non alla parte ricorrente, non può essere fatto valere dall’amministrazione che dal proprio contegno inerte intenda sottrarsi all’adempimento. È giustificata la nomina del commissario ad acta sin d’ora, con facoltà di delega, perché provveda all’allocazione in bilancio della somma e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento. Il ricorso è fondato e va accolto; la domanda di astreintes va respinta per iniquità della misura.
Il Fatto
La ricorrente, docente, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per ottenere l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un totale di euro 2.000,00.
La sentenza, notificata all’amministrazione, non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria. La ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede quindi la condanna al pagamento, con accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla disposizione dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. La fattispecie rientra pienamente nel perimetro della norma richiamata.
È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di azione di ottemperanza, nonché quello di cui agli art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, cod. proc. amm.. La sentenza ottemperanda risulta ritualmente notificata presso la sede dell’amministrazione e risulta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Tribunale dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio precisa che, in caso di decorso del termine fissato nella sentenza ottemperanda per la fruizione del beneficio, l’amministrazione è comunque tenuta all’erogazione del controvalore pecuniario con gli interessi legali fino al soddisfo: l’obbligazione pecuniaria è fungibile e il mancato rispetto del limite temporale è imputabile alla condotta omissiva dell’amministrazione, che non può giovarsi del proprio contegno inerte.
In accoglimento della domanda, il Collegio nomina sin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente della competente Direzione generale, senza compenso e con facoltà di delega ad altro funzionario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo l’organo straordinario attivarsi per rendere possibile il pagamento.
È invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso di specie, anche in considerazione del tempo trascorso dal definitivo passaggio in giudicato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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