Annullamento in autotutela e cessazione della materia del contendere: ammissibile il patrocinio a spese dello Stato anche in sede di definizione (TAR Puglia n. 918 del 18.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere delibata direttamente dal giudice amministrativo, con provvedimento di natura decretale, anche se contenuto nella sentenza che definisce il giudizio, qualora la competente Commissione non vi abbia ancora provveduto. Ciò postula che la domanda non sia manifestamente infondata, presupposto che ricorre quando l’Amministrazione abbia adottato un atto di riesame in autotutela, annullando il provvedimento gravato. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non preclude la pronuncia sull’istanza di ammissione al patrocinio, la cui delibazione spetta al giudice adito in via principale. In tal caso, le spese di lite possono essere compensate, restando salva la successiva attività di liquidazione del difensore della parte ammessa al beneficio.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava dinanzi al TAR Puglia la determinazione dirigenziale con cui la Regione Puglia, Struttura Provinciale di Foggia, aveva definito negativamente la propria posizione in relazione a un rapporto agrario instaurato con contratto di fitto del 1981. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione regionale, riesaminando d’ufficio la vicenda, rilevava elementi che inducevano a ritenere necessario procedere all’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, con particolare riguardo alla corretta individuazione della disciplina giuridica applicabile al rapporto.

A seguito dell’atto di riesame adottato in data 3 luglio 2026, il ricorrente dichiarava l’intervenuta cessazione della materia del contendere. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2026, il Tribunale era pertanto chiamato a definire il giudizio, nonché a pronunciarsi sull’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ancora delibata dalla locale Commissione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, rilevato che l’Amministrazione aveva annullato in autotutela il provvedimento gravato, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., in quanto l’interesse sostanziale del ricorrente era stato integralmente soddisfatto. La pronuncia di rito non ha tuttavia assorbito l’esame della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sulla quale la Commissione territoriale non si era ancora espressa.

Il Collegio ha ritenuto di poter provvedere direttamente sull’istanza, in virtù del consolidato principio per cui la delibazione può essere assunta con provvedimento di natura decretale anche se contenuto nel provvedimento che definisce il giudizio, come affermato dalla giurisprudenza (C.g.a. 28 marzo 2018, n. 177; Cass. civ., sez. II, 6 dicembre 2017, n. 29228).

Quanto ai presupposti, la domanda risultava regolarmente sottoscritta dalla parte personalmente, la quale aveva dichiarato, ai sensi dell’art. 46, comma 1, d.P.R. n. 445/2000, di non avere redditi superiori ai limiti previsti dal T.U. Spese di Giustizia e di non aver riportato condanne penali. Il Tribunale ha quindi verificato che la domanda giurisdizionale non era manifestamente infondata, proprio alla luce dell’intervenuto riesame dell’Amministrazione, che confermava la sussistenza dei presupposti per agire in giudizio a tutela delle proprie ragioni.

Il Collegio ha infine disposto la compensazione delle spese di lite, facendo salva ogni ulteriore attività di liquidazione del difensore della parte ammessa al beneficio, a seguito della domanda di pagamento, e ha ordinato la trasmissione degli atti all’Ufficio finanziario per le verifiche di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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