Integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei concorsi pubblici (TAR Puglia n. 920 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm. quando il numero dei controinteressati sia elevato e sussistano prevedibili difficoltà di reperimento dei loro indirizzi. La notificazione per pubblici proclami deve avvenire mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito web istituzionale dell’amministrazione, con l’indicazione dell’autorità giudiziaria, del numero di registro generale del ricorso, delle parti e dei provvedimenti impugnati, nonché del testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti. L’amministrazione è tenuta a mantenere la documentazione sul proprio sito fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e a rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione. Il termine per l’adempimento è perentorio, pena l’improcedibilità del ricorso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha impugnato il provvedimento con il quale è stata esclusa dalla partecipazione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A018-filosofia e scienze umane nella Regione Puglia, nonché le successive graduatorie emendate che non la contemplavano. Il ricorso è stato integrato da motivi aggiunti avverso gli atti di approvazione delle graduatorie.

Il Tribunale, all’esito dell’udienza pubblica, ha rilevato la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti controinteressati che avevano partecipato con esito favorevole alla procedura, considerato l’elevato numero degli stessi e le difficoltà di reperimento degli indirizzi.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia ha ritenuto di dover applicare la disciplina di cui agli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., che consentono di autorizzare l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami quando il numero dei controinteressati sia tale da rendere difficoltosa o particolarmente onerosa la notificazione individuale. Nel caso di specie, il giudice ha evidenziato l’elevato numero di soggetti inseriti nella graduatoria impugnata e le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi, integrando i presupposti per ricorrere a tale forma di notificazione collettiva.

Il Tribunale ha quindi dettagliatamente disciplinato le modalità di esecuzione della notifica per pubblici proclami, prescrivendo la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, dal quale devono risultare l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, il numero di registro generale del ricorso, il nome dei ricorrenti, gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi, nonché l’indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie. L’avviso deve anche indicare la possibilità di seguire lo svolgimento del processo tramite il sito della giustizia amministrativa e il numero dell’ordinanza che autorizza la notifica.

L’amministrazione è stata altresì onerata di pubblicare il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché di mantenere tutta la documentazione sul proprio sito fino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado e di rilasciare alla parte ricorrente un attestato dell’avvenuta pubblicazione, con specificazione della data, in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”.

Il Tribunale ha infine fissato il termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione dell’ordinanza per effettuare le pubblicazioni, pena l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, e di giorni dieci dal primo adempimento per il deposito della prova del compimento delle prescritte attività, fissando per l’ulteriore trattazione del merito la pubblica udienza del 16 dicembre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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