Divieto di conversione del permesso di soggiorno per lavoro in casi particolari (TAR Lombardia n. 1108 del 04.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 286/1998 per casi particolari di ingresso possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro. In caso di cessazione del rapporto, il nulla osta non è utilizzabile per un nuovo rapporto e, soprattutto, i permessi di soggiorno così rilasciati non possono essere convertiti in titoli per fini diversi, salvo l’ipotesi dell’art. 14, comma 5. Il divieto posto dall’art. 40, comma 23, del d.P.R. n. 394/1999 ha portata vincolante e non lascia all’Amministrazione alcun margine di discrezionalità, senza che rilevino la buona condotta del richiedente, la sua integrazione o il reperimento di una nuova occupazione in settore diverso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, è entrato in Italia con un visto di tipo “D” per lavoro subordinato/spettacolo e ha ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro – casi particolari, valido per attività nel settore dello spettacolo presso un circo. Prima della scadenza ha chiesto alla Questura competente il rinnovo del titolo per lavoro subordinato, allegando la comunicazione di assunzione da parte di una società operante nel settore edile e alcune buste paga.

La Questura ha dichiarato inammissibile l’istanza di conversione, richiamando il combinato disposto degli artt. 27, commi 1, lettera l), e 2, del T.U. immigrazione e dell’art. 40, comma 23, del regolamento di attuazione. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR, lamentando la falsa applicazione delle norme e l’omessa verifica dei requisiti concreti per la conversione. La domanda cautelare è stata rigettata per difetto del fumus boni iuris. All’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. L’art. 27 del d.P.R. n. 286/1998 disciplina l’ingresso per lavoro in casi particolari, tra cui, alla lettera l), i lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti. Il comma 2 precisa che i lavoratori dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né qualifica di assunzione.

Questa disciplina va coordinata con l’art. 40, comma 23, del d.P.R. n. 394/1999, che consente il rinnovo del nulla osta e del permesso solo in costanza dello stesso rapporto di lavoro e stabilisce che i permessi di soggiorno non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall’art. 14, comma 5.

Il Collegio richiama la propria sentenza n. 820/2025 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata, secondo cui la chiara dicitura della disposizione regolamentare non consente, in assenza di distinzioni espresse, di disapplicare il divieto di conversione per i lavoratori assunti presso i circhi. Si tratta di titolo ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria.

Applicando tale cornice, il TAR rileva che il ricorrente ha chiesto il rinnovo per un settore e una qualifica diversi da quelli autorizzati con il nulla osta, senza che risulti mai instaurato un rapporto di lavoro nel settore del circo. Il provvedimento impugnato ha dunque fatto corretta applicazione delle norme, che assumono portata vincolante e non attribuiscono alcuna discrezionalità.

Il Collegio dichiara irrilevanti le deduzioni sulla buona condotta, sull’integrazione e sul reperimento di nuova occupazione, difettando a monte i presupposti della conversione. Non assume rilievo nemmeno la mancata dicitura “casi particolari” sul titolo: il nulla osta affermava espressamente il divieto di utilizzo per rapporto diverso e la non convertibilità dei permessi. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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