Indennità di esproprio nulla e sospensiva respinta per assenza di periculum (TAR Puglia n. 340 del 17.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del decreto di esproprio, che determina l’indennità definitiva in misura pari a euro 0,00, è respinta quando la controversia ha natura prettamente economica, non sussiste il pericolo di danno grave e irreparabile e pendono approfondimenti istruttori in sede procedimentale che rendono la questione suscettibile di definizione in via amministrativa. In tal caso, ragioni di economia processuale non consentono il mero differimento della trattazione cautelare, ben potendo il giudizio essere definito in esito agli accertamenti degli uffici.

Il Fatto

I ricorrenti, quali aventi causa del dante causa indicato nel decreto impugnato, hanno chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto definitivo di esproprio adottato dal Comune per i lavori di riqualificazione urbana, nella parte in cui la ditta n. 4 risultava destinataria di un’indennità di esproprio determinata in euro 0,00, con l’affermazione che nulla fosse dovuto a titolo di indennità espropriativa. Il provvedimento era stato impugnato unitamente agli atti presupposti e connessi, ivi comprese le note comunali richiamate nel decreto.

Costituitosi il Comune di Andria, la trattazione della domanda cautelare è giunta alla camera di consiglio, ove i difensori delle parti non sono comparsi, avendo tuttavia le stesse dato atto della pendenza di approfondimenti istruttori presso gli uffici, con richiesta concordemente formulata di rinvio della trattazione della domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha preliminarmente rilevato che la controversia, rebus sic stantibus, sia suscettibile di essere definita in sede procedimentale, proprio a seguito degli approfondimenti istruttori in corso presso gli uffici comunali. Tale circostanza ha assunto rilievo decisivo nella valutazione della domanda cautelare, poiché la possibile definizione della questione in via amministrativa riduce l’urgenza di una tutela interinale.

Il Collegio ha poi escluso la sussistenza del periculum in mora, richiamando i parametri di cui all’art. 55 cod. proc. amm. La controversia è stata qualificata come avente natura prettamente economica, attenendo esclusivamente alla determinazione dell’indennità espropriativa e non anche alla lesione di un interesse non patrimoniale o alla perdita del bene, circostanze che avrebbero potuto integrare il requisito del danno grave e irreparabile.

Quanto alla richiesta concordata di rinvio, il Tribunale l’ha ritenuta non accoglibile, giacché ragioni di economia processuale non consentivano un mero differimento della trattazione cautelare. In assenza di periculum, infatti, la prosecuzione del giudizio cautelare non avrebbe giustificato un ulteriore onere processuale, potendo la questione trovare soluzione in via amministrativa ovvero, all’esito, con la decisione di merito.

La domanda cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese della fase cautelare in ragione della natura e della peculiarità della controversia, segnatamente per la pendenza degli accertamenti istruttori che avevano indotto le parti a richiedere concordemente il rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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