Indennità di missione all’estero e limiti del giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 1647 del 13.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati. È pertanto inammissibile la domanda volta a condannare l’amministrazione all’adozione di una determinazione stabile e definitiva che assicuri, anche pro futuro, l’aggiornamento degli importi spettanti, perché la quantificazione presuppone un’istruttoria procedimentale non ancora compiuta. Gli interessi legali e la rivalutazione monetaria non possono essere richiesti per la prima volta in executivis se il giudicato non li ha statuiti. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non opera retroattivamente per gli inadempimenti pregressi quando l’esecuzione sia medio tempore intervenuta, decorrendo dal giorno di comunicazione o notificazione dell’ordine di ottemperanza.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso un Settore di Polizia di Frontiera, aveva ottenuto il riconoscimento della indennità di missione all’estero per i servizi di pattugliamento misto transfrontaliero svolti in territorio elvetico, in luogo della meno favorevole indennità di missione nazionale. Con una prima pronuncia erano stati annullati gli atti che avevano negato il trattamento più favorevole; con una seconda sentenza l’amministrazione era stata condannata a rideterminare e liquidare le somme dovute per le annualità 2021, 2022 e 2023.

Notificato il titolo esecutivo e spirato inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il ricorrente ha introdotto il giudizio di ottemperanza per ottenere la liquidazione degli importi, la condanna agli accessori, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha parzialmente adempiuto per le annualità oggetto del giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la Questura ha dato esecuzione al dictum provvedendo alla rideterminazione della somma per il servizio svolto nelle annualità 2021, 2022 e 2023. Su tale profilo dichiara pertanto la cessazione della materia del contendere, a fronte dell’ottemperanza intervenuta nelle more del giudizio.

Respinge invece la domanda volta a imporre all’amministrazione l’adozione di una determinazione stabile e definitiva che assicuri l’aggiornamento degli importi anche pro futuro. Una statuizione siffatta incontra il limite dell’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., secondo cui il giudice non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati: divieto che, per l’Adunanza Plenaria n. 5/2015, esprime il principio di separazione dei poteri e di riserva di amministrazione. Il potere deve essere attualizzato nella sede procedimentale prima di essere oggetto del sindacato giurisdizionale. Neppure soccorre l’art. 31, comma 3, cod. proc. amm., che consente di pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo quando non siano necessari adempimenti istruttori dell’amministrazione. La quantificazione dell’indennità per il territorio elvetico presuppone infatti un’accertamento di fatto non ancora effettuato per il 2024 e i periodi successivi.

Quanto agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, il Collegio dà prevalenza alla domanda dell’atto introduttivo rispetto alla diversa prospettazione della memoria, non formalizzata in nuove conclusioni. La sentenza ottemperanda non contiene alcuna statuizione di condanna a una somma determinata né dispone sugli accessori. In executivis non può essere riconosciuto un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello affermato nel giudicato, né desumersi per implicito il riconoscimento degli accessori, che implicano la soluzione di questioni di computo e cumulo. La rivalutazione è comunque esclusa ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994.

È infine respinta la richiesta di penalità di mora. L’istituto ha funzione deterrente e di prevenzione del protrarsi dell’inadempimento e non può operare retroattivamente per il ritardo con cui l’amministrazione abbia adempiuto, una volta intervenuta la piena esecuzione della sentenza. Il tenore dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. la riferisce alle violazioni o ai ritardi successivi all’ordine di ottemperanza. Le spese sono compensate in parte e poste in parte a carico delle amministrazioni, avendo l’esecuzione richiesto l’attivazione della tutela giudiziaria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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