Passaporto negato per messa alla prova, risarcibile il danno da vacanza rovinata (TAR Lombardia n. 1492 del 30.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rilascio del passaporto ordinario fondato sulla pendenza di un procedimento di sospensione del processo con messa alla prova è illegittimo, perché l’istituto si colloca nella fase dibattimentale e non è equiparabile all’esecuzione di una sentenza di condanna, sicché non integra alcuna delle ipotesi ostative previste dall’art. 3, lett. d), legge n. 1185/1967. La controversia in materia di passaporto involge un diritto soggettivo, con la conseguenza che la domanda risarcitoria non è soggetta al termine decadenziale di centoventi giorni dell’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 104/2010, ma al termine ordinario di prescrizione. Accertata l’illegittimità dell’atto e la colpa di apparato dell’amministrazione, sono risarcibili il danno patrimoniale da spesa di viaggio non recuperata, le spese legali sostenute per l’impugnazione in via gerarchica e il danno non patrimoniale da vacanza rovinata, liquidato equitativamente.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato domanda di rilascio del passaporto ordinario alla Questura di Milano. L’istanza è stata respinta con provvedimento del 24 agosto 2023, motivato dalla pendenza di un procedimento di sospensione del processo con messa alla prova, ritenuta limitativa della libertà personale al pari dell’esecuzione di pene restrittive, con conseguente atto dovuto di diniego.
Il ricorrente ha impugnato il diniego in via gerarchica al MAECI, che lo ha accolto con decreto del 31 ottobre 2023. A causa della mancata concessione del passaporto l’interessato non ha potuto partecipare a un viaggio familiare già prenotato e pagato, senza recuperare la propria quota. Ha quindi chiesto in via amministrativa il risarcimento, senza ottenere risposta, e ha radicato il giudizio davanti al TAR Lombardia. La difesa erariale ha eccepito la tardività della domanda.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto l’eccezione di inammissibilità. Il divieto di espatrio incide sull’esercizio del diritto di libera circolazione dei cittadini UE e il passaporto non degrada la posizione di diritto soggettivo in interesse legittimo. La cognizione della controversia spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 c.p.a., ma ciò non comporta l’applicazione del termine di decadenza dell’art. 30, comma 3, d.lgs. n. 104/2010, previsto per la lesione di interessi legittimi.
Quanto al debitore, la legge n. 1185/1967 individua nel Ministro degli Affari Esteri l’autorità titolare del potere di rilascio e ritiro del passaporto, esercitabile per delega dai questori. Il MAECI è pertanto il legittimato passivo della domanda risarcitoria; la partecipazione del Ministero dell’Interno resta giustificata dalla verifica di conformità delle rispettive circolari.
Sulla colpa di apparato, l’annullamento in via gerarchica e il tenore della pronuncia rendono evidente l’errore, trattandosi di norme di legge chiare e di interpretazioni giurisprudenziali consolidate. Il nesso di causalità tra il diniego e la mancata partecipazione al viaggio è pacifico.
Sul danno patrimoniale, il Collegio ha riconosciuto la spesa di viaggio non recuperata e le spese legali sostenute per l’impugnazione gerarchica, mentre ha escluso il rimborso del materiale da trekking, bene rimasto nella disponibilità del ricorrente. Quanto al danno non patrimoniale, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato sull’autonomia del patimento interiore e la risarcibilità in re ipsa del danno da vacanza rovinata, lo ha liquidato equitativamente ex art. 1226 cod. civ. in un terzo del danno patrimoniale da spesa di viaggio.
Nota della Redazione
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