Sei scatti stipendiali sul TFS anche in caso di congedo a domanda (TAR Trentino-Alto Adige n. 20 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, convertito dalla legge n. 472/1987, spetta al personale delle forze di polizia anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda, purché l’interessato abbia maturato cinquantacinque anni di età e trentacinque anni di servizio utile. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non è assistito da alcuna previsione di decadenza e assolve a una funzione meramente ordinatoria. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina le sole modalità di calcolo della base pensionabile e non incide sul regime di spettanza dei sei scatti, stante la diversa natura dell’indennità di buonuscita, che ha carattere di retribuzione differita. L’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 non ha prodotto la reviviscenza del comma 15-bis dell’art. 1 del D.L. n. 379/1987, sicché l’art. 6-bis resta applicabile in tutto il suo ambito.

Il Fatto

Il ricorrente ha prestato servizio nel Corpo della Guardia di Finanza ed è stato collocato in congedo a domanda dopo aver compiuto cinquantacinque anni di età e maturato oltre trentacinque anni di servizio utile ai fini contributivi.

L’INPS ha liquidato l’indennità di fine servizio senza applicare il beneficio dei sei scatti stipendiali. L’Istituto ha opposto il limite posto dall’art. 15-bis del D.L. n. 379/1987, che riserverebbe il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso, oltre alla decadenza per il mancato rispetto del termine del 30 giugno e alla mancata corresponsione della contribuzione volontaria. Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per l’accertamento del proprio diritto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto respinto l’eccezione di decadenza. Il Consiglio di Stato ha chiarito che un effetto estintivo del diritto non può essere desunto in mancanza di una previsione normativa espressa: il termine del 30 giugno serve soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo.

È stata respinta anche l’eccezione di difetto di legittimazione passiva. Per giurisprudenza unanime l’unico soggetto obbligato a corrispondere il trattamento di fine servizio è il competente ente previdenziale, risultando irrilevante la partecipazione dell’amministrazione datrice di lavoro al procedimento prodromico.

Nel merito il ricorso è stato accolto. Il Collegio si è uniformato all’indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, richiamando la pronuncia del Cons. Stato, sez. VI, n. 8344 del 28 ottobre 2025, secondo cui l’ambito oggettivo del beneficio è delineato da una duplice previsione: il comma 1 dell’art. 6-bis per la cessazione per età, inabilità o decesso, e il comma 2 per il collocamento in quiescenza a domanda, al ricorrere dei due requisiti anzianitari.

Quanto all’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, il Tribunale ha osservato che la norma riguarda solo le modalità di calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di spettanza dei sei scatti. La differenza di trattamento si giustifica per la diversità dei due emolumenti: la pensione ha natura previdenziale, mentre l’indennità di buonuscita costituisce retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione.

Il Collegio ha poi escluso che l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231/1990 abbia fatto rivivere il comma 15-bis dell’art. 1 del D.L. n. 379/1987, che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età, inabilità o decesso. L’art. 6-bis resta quindi applicabile a tutte le forze di polizia, tramite il richiamo dell’art. 1911, comma 3, cod. ord. mil.

Il Tribunale ha pertanto accertato il diritto del ricorrente a percepire il TFS comprensivo dell’incremento dei sei scatti, ciascuno pari al 2,50 per cento sull’ultimo stipendio, condannando l’Istituto alla riliquidazione. Gli interessi sono stati computati solo sulle tranche già scadute, dalla scadenza originaria di ciascuna. Le spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, sono poste a carico dell’INPS, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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