Sei scatti nel TFS per il militare in quiescenza a domanda (TAR Puglia n. 912 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio del personale militare, l’art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, come richiamato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, attribuisce al militare cessato dal servizio a domanda, che abbia compiuto 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, il diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del trattamento di fine servizio, e non soltanto della pensione.

Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non ha natura perentoria ne’ decadenziale: la sua scadenza non impedisce il collocamento in quiescenza negli anni successivi, ne’ preclude il riconoscimento del beneficio, poiché il riferimento alle condizioni di anzianità attiene allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali.

Il Fatto

Il ricorrente, già appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda dal 1° gennaio 2020, con 55 anni e nove mesi di età e 40 anni di servizio effettivo, chiedeva la rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis, d.l. n. 387/1987 e dell’obbligo dell’INPS di provvedere alla riliquidazione dell’indennità di buonuscita.

Il Ministero della Difesa si costituiva con atto di stile, mentre l’Istituto previdenziale, costituitosi solo in prossimità dell’udienza, eccepiva l’infondatezza del ricorso, sostenendo che il beneficio spetta soltanto in caso di cessazione per età, inabilità o decesso, e comunque subordinatamente alla domanda presentata entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha innanzitutto dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, rilevabile d’ufficio, trattandosi di controversia attinente esclusivamente alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, attività affidata in via esclusiva all’istituto previdenziale.

Quanto all’eccepita decadenza, il TAR ha escluso che il termine del 30 giugno possa essere qualificato come perentorio. Richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, il Collegio ha precisato che il rinvio alle condizioni di anzianità anagrafica e contributiva allude allo status soggettivo dell’interessato al momento della cessazione, non agli oneri procedimentali per l’acquisizione del beneficio. L’ambiguità della disposizione non consente di far discendere dal mancato rispetto del termine alcuna conseguenza decadenziale, che presuppone la chiarezza dei presupposti normativi.

Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo: l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 attribuisce i benefici solo ai cessati per età, inabilità o decesso, ma il comma 2 ne estende l’ambito al personale collocato in quiescenza a domanda, purché in possesso dei requisiti. Il successivo d.lgs. n. 165/1997 ha previsto l’inclusione dei sei scatti anche per il cessato su richiesta, previo versamento del contributo residuo, per la sola base pensionabile, mentre l’art. 1911 del Codice dell’Ordinamento Militare ha ricompreso gli aumenti periodici anche ai fini del trattamento di fine servizio.

Il TAR ha quindi aderito all’orientamento giurisprudenziale favorevole al riconoscimento del beneficio, espresso dal Consiglio di Stato e da numerosi Tribunali amministrativi, ritenendo la pretesa del ricorrente fondata sulla base del principio di uniformità del trattamento previdenziale e sul tenore testuale dell’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. La mancata inclusione dei sei scatti nella base di calcolo del trattamento di fine servizio è stata, pertanto, ritenuta contrastante con la normativa e la giurisprudenza richiamate.

Il ricorso è stato conseguentemente accolto, con compensazione delle spese di lite fra le parti costituite e condanna dell’INPS al rimborso del contributo unificato, ove versato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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