| 

Revoca del nulla osta per disconoscimento del datore di lavoro e potere vincolato (TAR Puglia n. 915 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, disposta per il sopravvenuto disconoscimento della richiesta da parte del datore di lavoro, costituisce espressione di un potere vincolato di controllo dei requisiti per l’ottenimento del provvedimento ampliativo, ascrivibile alla fattispecie della decadenza o della c.d. revoca sanzionatoria. In presenza di un requisito essenziale carente o falso, il provvedimento di revoca non avrebbe potuto avere contenuto diverso, con la conseguente applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e l’irrilevanza delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7, 8 e 10-bis della medesima legge.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, aveva ottenuto un nulla osta al lavoro stagionale, rilasciato su richiesta di una società, ed era regolarmente entrato in Italia. Successivamente, all’esito di un’istanza di accesso agli atti presentata nel 2026, apprendeva dell’avvenuta revoca del nulla osta, disposta dalla Prefettura – Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il provvedimento di revoca si fondava sul disconoscimento della richiesta da parte del (formale) datore di lavoro, risultante da una denuncia pervenuta all’Amministrazione. Il lavoratore impugnava l’atto, deducendo la violazione delle garanzie partecipative di cui agli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e lamentando l’illegittimità del provvedimento per la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha respinto il ricorso, preliminarmente ricostruendo la disciplina dei flussi di ingresso per lavoro stagionale. Richiama la natura del nulla osta, autorizzazione rilasciata su richiesta del datore di lavoro che non ha trovato manodopera tra i prestatori già presenti sul territorio nazionale, e la peculiare procedura che, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del decreto-legge n. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, consente il rilascio del nulla osta anche in assenza di verifiche complete sugli elementi ostativi, il cui accertamento successivo comporta la revoca.

Proprio questa caratteristica della procedura, che posticipa i controlli, rende la revoca un atto doveroso nell’ipotesi in cui emergano elementi che avrebbero impedito il rilascio. La Corte qualifica il potere esercitato come potere vincolato, volto a verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti, la cui carenza originaria (o la cui falsità) non lascia margini di apprezzamento discrezionale all’Amministrazione.

Sulla base di tale premessa, il Collegio ritiene infondate le censure relative alla violazione delle garanzie partecipative. L’applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990 determina, infatti, l’inidoneità dei vizi procedimentali a travolgere l’atto, atteso che, in presenza dell’accertato disconoscimento da parte del datore di lavoro, il provvedimento finale non avrebbe comunque potuto avere contenuto diverso da quello adottato.

La Corte aggiunge che, a fronte di un disconoscimento sostenuto da una denuncia, risulta irrilevante l’eventuale buona fede soggettiva del lavoratore, non avendo quest’ultimo introdotto elementi idonei a smentire la circostanza posta a fondamento della revoca. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura della controversia e della mera costituzione formale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *