Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 4085 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996 legittima l’azione e, in mancanza di prova dell’adempimento, impone l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, il cui munus è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente, dipendente del comparto scolastico, agisce in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per l’attuazione della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4585/2024, passata in giudicato e munita di copia attestata conforme. Il titolo ha accertato il diritto della lavoratrice a percepire il trattamento di cui all’art. 7 del CCNL 15.3.2001 per i periodi indicati, con condanna dell’amministrazione al pagamento di € 1.272,39 oltre interessi legali.
La sentenza è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 16.12.2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente deduce l’esito infruttuoso della notifica e chiede la condanna dell’amministrazione all’ottemperanza, oltre alla nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
Il Tribunale verifica anzitutto la sussistenza dei presupposti processuali. Risulta rispettato tanto il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm. La sentenza ottemperanda è stata notificata presso la sede dell’amministrazione ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm.
Il Collegio dà atto che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di apposizione della formula esecutiva. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza è passata in giudicato come da documentazione in atti.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il Tribunale ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate. Per il caso di ulteriore inottemperanza nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo dell’Ufficio di segreteria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un funzionario di idonea competenza tecnica.
Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il compenso è liquidato con decreto ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT. Le spese di lite sono liquidate secondo il canone della soccombenza in € 800,00 oltre accessori, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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