Il TFS del militare cessato a domanda include i sei scatti dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 (TAR Puglia n. 911 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento di fine servizio del personale militare cessato dal servizio a domanda deve essere riliquidato con l’inclusione dei sei scatti stipendiali di cui all’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, richiamato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010. Il termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento a riposo non è perentorio, né è ad esso ricollegata alcuna decadenza, costituendo un mero onere che incide sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa. Sussiste il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa per le controversie relative alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, che attengono ad attività e provvedimenti esclusivi dell’Istituto previdenziale.
Il Fatto
Un appuntato scelto dell’Arma dei Carabinieri, cessato dal servizio a domanda, ha chiesto la rideterminazione del trattamento di fine servizio con l’inclusione nella base di calcolo dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’Amministrazione aveva negato il beneficio, ritenendo applicabile la disposizione solo in caso di cessazione per età, inabilità o decesso, e non per la quiescenza a domanda. Il ricorrente ha quindi adito il TAR, deducendo la violazione e l’omessa applicazione delle norme richiamate, anche in relazione alla presunta decadenza per la mancata presentazione della domanda entro il termine indicato dall’Istituto previdenziale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero della Difesa, rilevabile d’ufficio, poiché la controversia concerne esclusivamente la riliquidazione del trattamento di fine servizio, materia che involge provvedimenti di competenza esclusiva dell’INPS. Il Ministero è stato conseguentemente estromesso dal giudizio. In secondo luogo, il TAR ha escluso la fondatezza dell’eccezione di decadenza sollevata dall’Istituto, condividendo l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui il termine del 30 giugno non è qualificato come perentorio e non determina alcun effetto decadenziale. Il termine è stato interpretato come un onere che incide sulla tempistica del collocamento a riposo, senza che la sua inottemperanza possa precludere il riconoscimento del beneficio.
Nel merito, il Tribunale ha accolto il ricorso. L’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 riconosce i sei scatti biennali al personale cessato dal servizio per età, inabilità o decesso, ma il comma 2 estende il diritto a chi è collocato in quiescenza a domanda, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile. Il successivo art. 1911 d.lgs. n. 66/2010 ha confermato l’estensione del beneficio, senza distinguere tra base pensionabile e trattamento di fine servizio. Il Collegio ha quindi ritenuto che il beneficio, riconosciuto per la base pensionabile, debba essere applicato anche al TFS, in conformità al principio di uniformità del trattamento economico previdenziale.
La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole ai ricorrenti, citando le pronunce del Consiglio di Stato n. 1231/2019, n. 2831/2023 e n. 2986/2023, nonché diverse decisioni dei TAR. Alla luce di tale quadro normativo e giurisprudenziale, il mancato riconoscimento dei sei scatti da parte dell’INPS è stato ritenuto illegittimo, con conseguente accoglimento della domanda di riliquidazione. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti costituite, con l’onere per l’Istituto di rimborsare il contributo unificato.
Nota della Redazione
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