Obbligo di verifica dell’equivalenza dei CCNL negli appalti misti (TAR Campania n. 2724 del 28.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nell’appalto misto di lavori e servizi, la stazione appaltante che abbia indicato negli atti di gara contratti collettivi distinti per le diverse componenti della prestazione deve effettuare, prima dell’aggiudicazione, una verifica in concreto dell’equivalenza delle tutele economiche e normative tra il CCNL dichiarato dall’offerente e quello previsto dalla lex specialis. Tale verifica è attività doverosa ai sensi dell’art. 11, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, da compiersi con le modalità dell’art. 110 del medesimo codice. La mera presa d’atto, da parte del RUP, del CCNL dichiarato in offerta non integra la verifica richiesta, restando insufficiente il semplice richiamo alla relazione dell’offerente. La presunzione di equivalenza di cui all’art. 3 dell’Allegato I.01 è limitata al settore edilizio e non sana l’omessa verifica rispetto alla componente metalmeccanica di un appalto misto. L’aggiudicazione adottata senza tale verifica è illegittima.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore uscente del servizio di manutenzione e presidio delle cabine elettriche dello stadio comunale, partecipava alla procedura di gara bandita dalla stazione appaltante per l’affidamento di un accordo quadro biennale, ai sensi dell’art. 59 d.lgs. n. 36/2023, di un appalto misto di lavori e servizi. L’aggiudicazione veniva disposta in favore di altra impresa con determina del 28.11.2025.
La lex specialis prevedeva, per la componente di lavori, il CCNL Edile e, per la componente di servizi elettrici, il CCNL Metalmeccanici. L’aggiudicataria dichiarava invece di applicare unicamente il CCNL Edile Industria, affermandone l’equivalenza. Esperito l’accesso agli atti, la ricorrente chiedeva in autotutela il riesame, senza riscontro, e impugnava l’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata e assorbente la prima censura. L’art. 11 d.lgs. n. 36/2023 consente all’operatore di indicare un contratto collettivo differente, purché garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. In tal caso il comma 4 impone a quest’ultima di acquisire la dichiarazione di equivalenza e di verificarla con le modalità dell’art. 110, dettate per l’anomalia dell’offerta.
Il giudizio di equivalenza è espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo per illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Esso non può però essere omesso: la verifica presuppone il raffronto tra il regime economico e normativo dei due contratti e mira a impedire che la scelta di un CCNL diverso si traduca in un pregiudizio per i lavoratori.
Nel caso concreto, la relazione del RUP si limita a prendere atto del CCNL dichiarato dall’aggiudicataria, senza alcun accenno al tema dell’equivalenza. Il Collegio respinge la tesi della stazione appaltante secondo cui la verifica sarebbe stata operata per relationem. Il deposito in giudizio di un parere pro veritate conferma, all’opposto, che la verifica non era stata condotta in sede procedimentale: l’integrazione postuma della motivazione è inammissibile.
Quanto alla presunzione di equivalenza ex art. 3 dell’Allegato I.01, essa è limitata agli appalti del settore edilizio. Poiché la gara presentava una componente metalmeccanica estranea a quel settore, la presunzione non poteva operare; al più sarebbe stata parziale e inidonea a sanare l’omessa verifica.
Le ulteriori censure restano assorbite. Non si ravvisa falsa dichiarazione, trattandosi di dichiarazione valutativa, non di esposizione di dati materialmente falsi. Il requisito di abilitazione ex d.m. n. 37/2008 è qualificato dalla lex specialis come requisito di esecuzione, non di partecipazione. La censura sul punteggio è inammissibile per mancato superamento della prova di resistenza. Annullata l’aggiudicazione, la stazione appaltante dovrà svolgere la verifica omessa, in contraddittorio; ove negativa, seguirà l’esclusione e lo scorrimento della graduatoria.
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Nota della Redazione
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