Parere tardivo della Soprintendenza non vincolante e obbligo di autonoma motivazione comunale (TAR Campania n. 1822 del 08.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere del Soprintendente reso ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 oltre il termine di 45 giorni non è affetto da illegittimità, ma degrada a parere non vincolante. La richiesta di integrazione documentale proveniente dalla Soprintendenza non interrompe, ma sospende il termine procedimentale, ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990, per una sola volta. Al silenzio assenso tra amministrazioni di cui all’art. 17 bis della legge n. 241/1990 non è soggetto il procedimento di autorizzazione paesaggistica, per incompatibilità con l’effetto devolutivo previsto dall’art. 146, comma 9, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Comune che recepisca il parere tardivo sull’errato presupposto della sua vincolatività, omettendo ogni autonoma valutazione, adotta un provvedimento illegittimo.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Comune un’istanza di permesso di costruire per la ristrutturazione edilizia con consolidamento statico di un fabbricato ricadente in area paesaggisticamente vincolata. La Soprintendenza competente, dopo aver chiesto un’integrazione documentale, esprime parere contrario ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il Comune nega quindi l’autorizzazione paesaggistica, facendo integrale rinvio al parere soprintendentizio.
La società impugna davanti al TAR sia il diniego comunale sia il parere della Soprintendenza e il preavviso di rigetto, deducendo la formazione del silenzio assenso e, in subordine, la tardività del parere con perdita dell’effetto vincolante. Il Ministero della cultura si costituisce ed eccepisce l’infondatezza, sostenendo che la richiesta di integrazione avrebbe interrotto il termine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta per prima la censura sulla formazione del silenzio assenso. Richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 7324 del 2025, il TAR esclude che al procedimento di autorizzazione paesaggistica si applichino gli effetti del silenzio e dell’inerzia tra amministrazioni di cui all’art. 17 bis della legge n. 241/1990. L’istituto è incompatibile con l’effetto devolutivo previsto dall’art. 146, comma 9, del codice dei beni culturali, che alla scadenza del termine assegna alla Soprintendenza e al Comune un diverso assetto di competenze. La circostanza che il d.P.R. n. 31/2017, per il procedimento semplificato, abbia espressamente richiamato il silenzio assenso conferma che, in mancanza di analoga clausola, la disciplina generale non opera.
Passando alla seconda censura, il Collegio ne verifica la fondatezza. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condiviso (Cons. Stato, Sez. IV, n. 3464 del 2025), distingue tra effetto sospensivo ed effetto interruttivo della richiesta di integrazione documentale. La richiesta proveniente dalla Soprintendenza sospende, per una sola volta, il termine di 45 giorni, in applicazione della regola generale dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990; non lo interrompe, secondo la normativa speciale dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004.
Applicando tale principio, il TAR ricostruisce la sequenza temporale. Il procedimento è avviato con la trasmissione della pratica alla Soprintendenza il 20 maggio 2024 e il termine scadrebbe il 4 luglio 2024. Proprio in quel giorno la Soprintendenza sospende i termini chiedendo integrazioni. Ricevuta la documentazione l’11 settembre 2024, residuava un solo giorno utile, ma il preavviso di rigetto è comunicato solo il 25 ottobre 2024 e il parere finale il 5 novembre 2024. Il parere è dunque tardivo.
Il superamento del termine non rende illegittimo il parere, ma lo degrada a atto non vincolante. Il Comune avrebbe potuto considerarlo, purché con autonoma e motivata valutazione in quanto titolare del potere di provvedere. Esso invece lo ha recepito acriticamente, sull’errato presupposto della sua vincolatività, senza esprimere alcuna valutazione propria. Ne deriva l’illegittimità del diniego comunale, che viene annullato, con compensazione integrale delle spese. Le ulteriori censure sul merito del parere sono dichiarate inammissibili per difetto di interesse, trattandosi di atto non idoneo a ledere in via immediata la posizione della ricorrente.
Nota della Redazione
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