Divieto di noleggio senza conducente tardivo e illegittimo per ragioni pregresse (TAR Puglia n. 904 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il potere inibitorio della Prefettura sull’attività di noleggio di veicoli senza conducente, ai sensi dell’art. 2 d.P.R. n. 481/2001, è un potere ad tempus: esso può essere esercitato, per motivate esigenze di pubblica sicurezza, soltanto entro sessanta giorni dal ricevimento della SCIA. Decorso tale termine, il divieto è legittimo solo se fondato su esigenze sopravvenute rispetto alla presentazione della SCIA o emerse nel corso del predetto periodo. Ragioni ostative già sussistenti al momento della SCIA non possono legittimare un provvedimento tardivo, senza che ricorrano i presupposti per l’autotutela ex art. 21-nonies l. n. 241/1990.

Il Fatto

Un soggetto aveva presentato alla Prefettura di Bari una segnalazione certificata di inizio attività per l’esercizio del noleggio di veicoli senza conducente, ricevuta in Prefettura il 1° luglio 2025. A seguito di istruttoria, la Questura aveva segnalato, con nota del 26 agosto 2025, la sussistenza di precedenti amministrativi e penali, anche riferibili al contesto familiare del richiedente.

Solo il 18 marzo 2026, oltre otto mesi dopo la ricezione della SCIA, il Prefetto aveva adottato il divieto di esercizio dell’attività, ritenendo mancanti i requisiti di buona condotta e affidabilità. Il provvedimento era stato impugnato dinanzi al TAR Puglia, che aveva definito il giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha accolto il ricorso, ravvisando la violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 481/2001 per il superamento del termine di sessanta giorni dalla ricezione della SCIA entro cui la Prefettura deve esercitare il proprio potere inibitorio, richiamando la propria precedente sentenza n. 473/2025.

La norma contempla due distinte ipotesi: nella prima, entro sessanta giorni dalla SCIA, il divieto può essere disposto per motivate esigenze di pubblica sicurezza, nei casi previsti dall’art. 11 TULPS, inclusa la non affidabilità dell’istante per assenza di buona condotta. Nella seconda, decorso tale termine, l’eventuale divieto deve fondarsi esclusivamente su circostanze sopravvenute rispetto a quelle già sussistenti al momento della presentazione della SCIA o emerse nel corso dei sessanta giorni.

Nel caso di specie, la nota della Questura, intervenuta prima dello spirare del termine, si fondava su elementi risalenti e comunque antecedenti alla presentazione della SCIA. Il provvedimento prefettizio del marzo 2026, pur richiamando quelle stesse ragioni, non aveva allegato alcuna circostanza sopravvenuta, utilizzando invece presupposti che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente.

Il Collegio ha precisato che, una volta decorso il termine, un intervento successivo sarebbe possibile solo ai sensi dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990, nel termine ridotto di sei mesi, per rimuovere gli effetti della SCIA non opposta, ovvero nelle ipotesi di false dichiarazioni del privato. Presupposti non ricorrenti nella fattispecie concreta.

L’atto è stato pertanto annullato per illegittimità derivante dall’esercizio tardivo del potere, con condanna delle Amministrazioni resistenti alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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