Ottemperanza per carta del docente: il TAR ordina il pagamento e riserva la nomina del commissario ad acta (TAR Puglia n. 901 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, ove l’Amministrazione non provi l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturenti dal titolo esecutivo giudiziale, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione, assegnando un termine per il pagamento delle somme dovute. La nomina del commissario ad acta può essere riservata all’eventualità che, dopo la scadenza del termine, si protragga l’inadempimento, anche in considerazione di mere carenze organizzative dell’Amministrazione. La soccombenza comporta la condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, avevano ottenuto dal Tribunale ordinario di Foggia, Sezione lavoro, una sentenza definitiva che ne aveva riconosciuto il diritto alla liquidazione degli emolumenti della c.d. carta del docente. A fronte del mancato adempimento dell’Amministrazione, le stesse proponevano ricorso per l’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo che fosse ordinato il pagamento di quanto spettante.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si costituiva in giudizio. All’udienza camerale, nessuno compariva per le ricorrenti e la causa veniva riservata per la decisione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, osservando come, a fronte del giudicato, agli atti di causa non risultasse l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni. Da tale accertamento è derivata l’ordinanza all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, provvedendo al pagamento di tutte le somme indicate nel titolo.
Quanto alla richiesta nomina del commissario ad acta, il Collegio ne ha riservato l’adozione all’eventualità di un inadempimento protratto oltre il termine assegnato. Tale scelta è motivata dalla considerazione che, in omologhe cause, il ritardo esecutivo è stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione, circostanza che ha indotto il giudice a non disporre immediatamente la misura sostitutiva.
La soccombenza ha infine determinato la condanna del Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore costituito, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha altresì disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza.
Nota della Redazione
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