Irricevibile il ricorso avverso il silenzio depositato oltre il termine dimezzato di quindici giorni: revoca del patrocinio a spese dello Stato per colpa grave (TAR Emilia-Romagna, Sezione di Parma, n. 389 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi in materia di silenzio-inadempimento ex art. 117 cod. proc. amm., il termine per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., trattandosi di rito camerale. Il deposito oltre tale termine perentorio comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. Il tardivo deposito del ricorso integra l’ipotesi della colpa grave di cui all’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, legittimando la revoca del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente accordato, essendo l’attività del difensore riconducibile all’interessato.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina tunisina, aveva presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, ma la Questura era rimasta silente. Avverso tale inerzia, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a provvedere. L’atto era notificato all’Amministrazione a mezzo PEC, ma il deposito in segreteria avveniva solo in un momento successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il ricorso era stato notificato all’Amministrazione in data 18 maggio 2026, mentre il deposito in segreteria era avvenuto solo l’11 giugno 2026. Tale sequenza temporale ha imposto di verificare il rispetto del termine di deposito, disciplinato dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm., che fissa in trenta giorni il termine perentorio per il deposito del ricorso notificato.
La verifica ha condotto all’applicazione dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., il quale dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali rispetto al rito ordinario nei giudizi camerali, con la sola eccezione dei termini per la notificazione del ricorso introduttivo. Poiché il ricorso avverso il silenzio inadempimento è attratto nel rito camerale, il termine per il deposito risultava ridotto a quindici giorni. Decorrendo tale termine dal perfezionamento della notifica, il deposito effettuato dall’odierna ricorrente era da considerarsi tardivo.
Gli atti ritualmente introdotti oltre il termine perentorio, ha precisato la Sezione, sono colpiti da una decadenza che impedisce al giudice di esaminare il merito della domanda. La declaratoria di irricevibilità, ex art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., è stata pertanto adottata, nonostante l’assenza di eccezioni sul punto da parte dell’Amministrazione, in quanto la relativa eccezione è rilevabile anche d’ufficio. Il Collegio ha, infine, provveduto alla compensazione delle spese di lite.
Quanto alla posizione della ricorrente, il Collegio ha rilevato che la stessa era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria. L’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 consente al giudice di revocare il beneficio quando l’interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. Il tardivo deposito del ricorso, avvenuto per un errore imputabile alla strategia processuale ed alla diligenza del difensore, è stato qualificato dal Collegio come espressione di colpa grave. L’attività del rappresentante in giudizio è, infatti, direttamente riconducibile all’interessato, sicché la negligenza nell’osservanza dei termini processuali non può che riverberarsi sulla posizione della parte assistita, legittimando la revoca del beneficio.
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Nota della Redazione
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