Ottemperanza alla sentenza della Carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 169 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è accoglibile quando il titolo azionato sia divenuto definitivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva. Integrati tali presupposti, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato e, per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria: essa decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore.

Il Fatto

La ricorrente agisce davanti al TAR Campania per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per due anni scolastici, con emissione dei relativi buoni elettronici di € 500,00 ciascuno, oltre interessi, e al pagamento di una somma a titolo di retribuzione professionale docenti.

Il titolo non era stato impugnato ed era passato in giudicato. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione della sentenza in forma esecutiva, l’amministrazione era rimasta inerte. Il Ministero si è costituito con mero atto di stile. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva la sussistenza di tutti i presupposti di legge. La sentenza azionata, munita di formula esecutiva, è stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione a mezzo PEC. Il passaggio in giudicato è attestato da apposita certificazione di cancelleria. È decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, senza che l’amministrazione abbia provveduto.

Integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., il giudice ordina all’amministrazione intimata di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato.

Si designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inottemperanza, il Dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega. Il Commissario, su istanza della parte ricorrente, darà corso all’esecuzione compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, entro ulteriori sessanta giorni. Le spese della funzione commissariale, qualora dovute, sono poste a carico del Ministero.

Il Collegio accoglie altresì la richiesta di penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., non essendo state evidenziate valide ragioni ostative. Reputa equo il parametro dell’interesse legale. Sulla decorrenza precisa che, tenuto conto della funzione sollecitatoria e non risarcitoria delle astreintes, queste decorrono dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e non da un momento anteriore, cessando all’atto dell’eventuale insediamento del Commissario o al giorno del soddisfo, se anteriore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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