La revocazione non rimedio contro l’errata interpretazione del piano portuale (Cons. Stato n. 10129 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi degli artt. 106 cod. proc. amm. e 395, n. 4, cod. proc. civ., ricorre solo quando il giudice abbia percepito in modo errato il contenuto materiale degli atti, ritenendo esistente un fatto documentale escluso o inesistente un fatto documentale provato. Non integra tale vizio la diversa interpretazione delle risultanze processuali, né l’asserita erronea lettura del piano di impresa o del piano regolatore portuale. La contestazione sull’apprezzamento del materiale probatorio costituisce errore di giudizio, censurabile con i mezzi ordinari e non con la revocazione. Il rimedio non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio che rimetta in discussione il decisum.

Il Fatto

La società ricorrente chiede la revocazione della sentenza con cui il Consiglio di Stato, in sede di appello, ha annullato la concessione demaniale marittima rilasciata in suo favore per l’esercizio di un terminal nel porto di Genova. La sentenza impugnata aveva ritenuto che l’atto concessorio autorizzasse lo svolgimento prevalente di attività full container in un ambito, il c.d. S3, la cui funzione caratterizzante è invece quella multipurpose, ossia relativa alle merci convenzionali.

La ricorrente sostiene che il giudice d’appello sia incorso in un abbaglio dei sensi, avendo disconosciuto il contenuto dell’elenco degli investimenti del piano di impresa, che sarebbe funzionale a un terminal multipurpose. Analoga impugnazione incidentale propone l’Autorità di sistema portuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la nozione consolidata di errore di fatto revocatorio: deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, attenere a un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo secondo un nesso di causalità necessaria. L’errore deve emergere con immediatezza, senza indagini ermeneutiche.

Nel caso concreto la questione della prevalenza dei traffici full container e della coerenza della concessione con la pianificazione portuale è stata ampiamente dibattuta in appello. Il giudice ha esaminato la concessione, i dati di traffico previsionali ed effettivi e il piano di impresa, quest’ultimo non solo nella parte relativa agli investimenti ma anche in quella dedicata ai volumi. Si tratta, dunque, del punto decisivo sul quale la sentenza ha fondato la propria decisione.

Le censure delle ricorrenti investono in realtà l’apprezzamento delle risultanze processuali e la lettura del piano di impresa. La Corte qualifica tali doglianze come vizi logici e errori di diritto, non come sviste percettive. Anche le questioni sull’estensione dell’ambito S3, sulla distinzione tra funzione caratterizzante e funzione ammessa e sulla riferibilità della destinazione alla quantità di merci anziché alla superficie attengono all’interpretazione dei vincoli funzionali del piano regolatore portuale.

Quanto al profilo concorrenziale, la distorsione dell’assetto del mercato è stata ritenuta conseguenza logica di una concessione incompatibile con la destinazione pianificatoria dell’area. Le ulteriori circostanze sulla continuità con la precedente concessione non incidono sull’asserito errore. Il Collegio dichiara pertanto inammissibili il ricorso principale e quello incidentale, compensando le spese in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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