Decadenza alloggio forze dell’ordine: cessazione servizio e giurisdizione (TAR Puglia n. 894 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica al personale delle forze dell’ordine, la relativa giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale, identificato con riguardo alla causa petendi e alla natura della posizione giuridica dedotta in giudizio. Le pretese dell’assegnatario all’acquisto della proprietà dell’immobile e alla conservazione della sua disponibilità, fondate su norme di legge e sul contratto di locazione, attengono a posizioni di diritto soggettivo e radicano la giurisdizione del giudice ordinario, non di quello amministrativo. Nel merito, la revoca dell’assegnazione dell’alloggio costituisce atto doveroso e legittimo qualora l’assegnatario cessi dal servizio che ha costituito il titolo per l’assegnazione, attesa l’inscindibile connessione tra la concessione del bene e l’attualità ed effettività dell’impiego nella lotta alla criminalità organizzata, ex art. 18 del d.l. n. 152/1991.

Il Fatto

Il ricorrente, appartenente alla Guardia di Finanza, era stato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale in Bari con provvedimento prefettizio del 2012, in applicazione dell’art. 18 del d.l. n. 152/1991, per le sue funzioni nella lotta alla criminalità organizzata. Collocato in quiescenza, il Prefetto di Bari revocava l’assegnazione per cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 7 dell’avviso pubblico e del d.M. n. 215/2002, diffidando alla restituzione dell’immobile. Il ricorrente impugnava il provvedimento, sostenendo che la sua posizione di congedo provvisorio non integrasse la causa di decadenza e, comunque, vantando il diritto all’acquisto dell’immobile e alla sua conservazione per le condizioni del nucleo familiare.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente rilevato il difetto di giurisdizione in relazione alle domande con cui il ricorrente reclamava la conservazione dell’alloggio e l’acquisto della proprietà. Il Collegio ha richiamato il criterio del petitum sostanziale, che va identificato nella causa petendi e nella natura del rapporto dedotto, non nella mera richiesta di annullamento del provvedimento. Le pretese di acquisto e di mantenimento della disponibilità, fondate sulla normativa di settore e sul contratto di locazione, integrano posizioni di diritto soggettivo, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario; solo la verifica della legittimità dell’azione amministrativa di revoca resta devoluta al giudice amministrativo.

Sul versante pubblicistico, la Corte ha respinto il ricorso, ritenendo la revoca legittima. Ha evidenziato che la permanenza in servizio costituisce il presupposto indefettibile dell’assegnazione, la cui funzionalizzazione allo scopo della lotta alla criminalità organizzata è palese nella disciplina dell’art. 18 del d.l. n. 152/1991. La cessazione dal servizio, ancorché nella forma del congedo provvisorio, fa venir meno il titolo originario e, decorso il triennio di tolleranza di cui all’art. 3, comma 1-bis, d.l. n. 47/2014, rende doverosa la revoca dell’assegnazione, senza che rilievi la posizione di soggetto aspirante all’acquisto dell’immobile.

La sentenza dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato, con compensazione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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