Inammissibile l’ottemperanza alla Carta docente senza notifica del titolo (TAR Emilia-Romagna n. 596 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale comportante l’obbligo di pagamento di somme di danaro, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito in legge n. 30/97, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo. Per le Amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, tale notifica non è atto processuale, ma adempimento volto a consentire all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea, e va effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice, non presso gli uffici dell’Avvocatura, non trovando applicazione l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933. In difetto della prova di tale notifica, manca il presupposto dell’inottemperanza e il ricorso è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per gli anni scolastici dal 2016-2017 al 2021-2022, alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato.

La ricorrente ha dedotto che l’Amministrazione era rimasta inerte nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, comprovato da certificazione della cancelleria, e ha chiesto che le fosse ordinato di dare esecuzione al titolo, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che il difetto della notifica della sentenza — o comunque la mancata prova di avervi provveduto — impedisce di ritenere decorso il termine di centoventi giorni che la legge concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro.

Il Tribunale ha ricordato che, prima della scadenza di quel termine, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica dell’atto di precetto. La funzione della notifica del titolo in forma esecutiva non è processuale, ma amministrativa: serve a concedere all’Amministrazione uno spatium deliberandi per l’esecuzione spontanea ed evitare l’instaurazione del procedimento giurisdizionale.

Da questa premessa il Collegio ha tratto la conseguenza, già affermata dalla giurisprudenza amministrativa richiamata (TAR Campania, Napoli, Sez. III, 7 marzo 2022 n. 1549), che per le Amministrazioni assoggettate al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato la notifica va effettuata presso la sede reale dell’Amministrazione debitrice. Non opera, infatti, l’art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933, che impone la notifica degli atti giudiziali presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato: si tratta di promuovere una procedura amministrativa, non giudiziaria.

Difettando la notifica, non risultava integrato il presupposto dell’inottemperanza e il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amm. In assenza di costituzione dell’Amministrazione, il Collegio non ha provveduto sulle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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