L’ottemperanza per l’esecuzione del giudicato del giudice del lavoro non è condizionata alla rituale attestazione del passaggio in giudicato (TAR Puglia n. 895 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, investito dell’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che abbia accertato il diritto del docente alla corresponsione della somma prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, accerta l’inadempimento dell’Amministrazione e ordina l’integrale esecuzione del titolo. L’attestazione di passaggio in giudicato costituisce presupposto processuale per l’ammissibilità dell’azione ma, ove affetta da errore materiale, la sua regolarizzazione non incide sulla fondatezza della domanda, potendo il giudice disporre l’acquisizione di una nuova attestazione e trattenerne la decisione. La nomina del commissario ad acta è rimessa all’eventualità del protrarsi dell’inadempienza dopo il termine assegnato e non consegue automaticamente all’accoglimento del ricorso. La condanna alle spese segue la soccombenza e la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti è disposta per le valutazioni di competenza.
Il Fatto
Una docente, avvalendosi del rimedio di cui all’art. 114 cod. proc. amm., chiedeva al giudice amministrativo l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Bari, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento della somma dovuta ai sensi della legge n. 107/2015. Il Ministero non si costituiva in giudizio.
Nel corso del procedimento, rilevato che l’attestazione di passaggio in giudicato prodotta recava una data anteriore a quella della sentenza per un evidente errore materiale, il giudice disponeva un incombente istruttorio per l’acquisizione di una nuova attestazione, rinviando la causa a una successiva camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente regolarizzato la posizione processuale della ricorrente, prendendo atto del deposito della nuova attestazione di passaggio in giudicato e superando così il vizio meramente formale che aveva caratterizzato la prima produzione documentale.
Nel merito, il giudice ha verificato che, a fronte del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, non risultava agli atti l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni da essa scaturenti. L’accertamento del persistente inadempimento dell’Amministrazione costituisce il presupposto per l’ordine di esecuzione, impartito con il termine di giorni sessanta dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza.
Il Tribunale ha ritenuto di non nominare immediatamente il commissario ad acta, riservando tale nomina all’eventualità che l’inadempimento si protragga oltre il termine assegnato. A sostegno di tale scelta, il giudice ha richiamato l’andamento dell’esecuzione in cause omologhe, dove i ritardi erano dipesi da contingenti carenze di organico dell’Amministrazione e non da una volontà di sottrarsi agli obblighi nascenti dal giudicato.
Il Collegio ha altresì disposto la trasmissione di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti, per le valutazioni di competenza in ordine alla mancata esecuzione del titolo giudiziale. La condanna alle spese è stata pronunciata in favore della ricorrente e, per essa, del difensore dichiaratosi antistatario, con liquidazione in misura forfettaria.
Nota della Redazione
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