Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse a seguito di accordo transattivo (TAR Puglia n. 892 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso giurisdizionale amministrativo è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la parte ricorrente, nelle more del giudizio, stipuli con i soggetti controinteressati un accordo transattivo che componga la controversia sostanziale e faccia venire meno l’interesse a ottenere una pronuncia nel merito. La declaratoria di improcedibilità consegue alla richiesta della stessa parte, in omaggio al principio dispositivo, e non richiede l’esame delle questioni di merito. La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata anche in presenza di una transazione che non incida direttamente sugli atti impugnati, ma ne regoli gli effetti economici in via satisfattiva per il ricorrente.

Il Fatto

Alcuni Comuni della provincia di Lecce hanno impugnato le determine del Direttore Generale dell’AGER nn. 11, 13 e 14 del 10 gennaio 2024, con le quali erano state determinate le tariffe di conferimento per gli impianti di trattamento dei rifiuti siti nei rispettivi territori per gli anni 2022 e 2023. I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità dei provvedimenti sotto plurimi profili, chiedendone l’annullamento.

Nelle more del giudizio, l’AGER ha approvato uno schema di accordo transattivo volto a rateizzare in quattro anni, senza interessi, gli effetti economici degli adeguamenti tariffari, al fine di contemperarli con le esigenze di equilibrio finanziario dei Comuni conferitori. I Comuni ricorrenti hanno aderito allo schema, stipulando i relativi accordi con gli enti gestori e hanno quindi chiesto al Tribunale di dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha rilevato che la dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse costituisce l’esito obbligato del giudizio allorché la parte ricorrente abbia espressamente richiesto tale pronuncia, avendo ravvisato il venir meno dell’interesse a coltivare la controversia. In tal senso, il giudice amministrativo si conforma alle richieste delle parti in omaggio al principio dispositivo, non potendo sostituire d’ufficio una diversa valutazione dell’interesse processuale.

La Corte ha valorizzato la circostanza che i Comuni, stipulando gli accordi transattivi proposti dall’AGER, hanno ottenuto una regolazione satisfattiva degli effetti economici delle determinazioni tariffarie impugnate, sicché la pronuncia di annullamento non avrebbe più apportato alcuna utilità concreta ai ricorrenti. Tale evoluzione della vicenda ha integrato gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, che costituisce causa di improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese di lite, la complessità e l’evoluzione della vicenda, conclusasi con un accordo tra le parti, hanno giustificato la compensazione integrale. Il Tribunale ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, senza esaminare il merito delle censure, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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