Il malfunzionamento della piattaforma telematica non è provato: prevale l’autoresponsabilità dell’operatore economico (TAR Lazio n. 10691 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante presentazione telematica dell’offerta, l’onere di dimostrare il malfunzionamento della piattaforma informatica grava sull’operatore economico ricorrente, il quale è tenuto a fornire quantomeno un principio di prova. Sul partecipante grava il c.d. “rischio tecnico” inerente all’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati, secondo il criterio di autoresponsabilità, con la conseguenza che dai malfunzionamenti imputabili al gestore devono distinguersi le ipotesi in cui la mancata trasmissione consegua alla mancanza della peculiare diligenza esigibile dal partecipante. L’Amministrazione non è tenuta a garantire il buon fine delle operazioni di caricamento oltre la predisposizione di una valida piattaforma, mentre la mancata attivazione del soccorso istruttorio e la mancata concessione di una proroga sono legittime in assenza di comprovata anomalia del sistema.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava l’esclusione dalla gara, bandita dal Ministero della Difesa, per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di derrate alimentari alle mense della Marina Militare, relativamente ai lotti nn. 5, 10 e 25. La stazione appaltante aveva disposto l’esclusione per l’assenza delle schede tecniche dei prodotti offerti, ritenendo non valide le giustificazioni addotte dall’operatore, incentrate su un asserito malfunzionamento della piattaforma telematica che ne avrebbe impedito il caricamento entro il termine di scadenza.

La ricorrente deduceva di aver tentato l’allegazione delle schede in data 24 luglio 2025, ricevendo l’avviso di momentanea indisponibilità del servizio, e di aver poi provveduto al caricamento il giorno successivo in formato diverso, segnalando il malfunzionamento. Il ricorso era affidato a tre motivi, incentrati sulla mancata attivazione del soccorso istruttorio, sulla violazione dell’art. 25 d.lgs. n. 36/2023 in tema di malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici e sul difetto di motivazione del provvedimento espulsivo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato congiuntamente i motivi di gravame, ritenendoli coincidenti e logicamente connessi. In via dirimente, ha rilevato che dagli atti non risultava sufficientemente comprovata la circostanza del malfunzionamento della piattaforma. La schermata prodotta a supporto non conteneva elementi per collegare l’avviso di indisponibilità ai singoli lotti in rilievo, né al passaggio procedurale del caricamento dei documenti dell’offerta, e mostrava un orario non immediatamente prossimo alla scadenza del termine.

La Corte ha inoltre evidenziato la mancata coincidenza tra i lotti oggetto dell’esclusione e quelli interessati dall’asserito malfunzionamento, nonché l’avvenuto funzionamento della piattaforma in un momento successivo, atteso che la trasmissione finale dell’offerta era stata effettuata con successo alle ore 9:46 del 25 luglio 2025. Tali elementi trovavano conferma nella relazione del gestore della piattaforma, che escludeva episodi di malfunzionamento sistematico e bloccante nel lasso temporale considerato.

Quanto alla relazione tecnica di parte, essa risultava specificamente contestata dalla relazione del gestore e non superava comunque il rilievo della mancata dimostrazione di un malfunzionamento nel residuo tempo a disposizione per completare il caricamento entro le ore 12:00 del medesimo giorno.

Il Collegio ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui, nelle gare telematiche, l’utente sopporta il rischio tecnico dell’inefficace caricamento dei dati, secondo il criterio di autoresponsabilità, con la sola esclusione dei malfunzionamenti imputabili al gestore quali fermi del sistema o mancato rispetto dei livelli di servizio. Ha precisato che l’onere di dimostrare l’asserito malfunzionamento grava sulla parte ricorrente, la quale è tenuta a fornire quantomeno un principio di prova, nella specie non raggiunto.

Il gravato provvedimento è stato infine ritenuto adeguatamente motivato, riportando la puntuale indicazione delle ragioni poste a base dell’esclusione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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