Riconoscimento titolo medico extra UE subordinato a misura compensativa (TAR Lazio n. 3182 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo, di un titolo conseguito in un Paese non appartenente all’Unione Europea è subordinato a una comparazione del percorso formativo seguito dall’istante con quello richiesto dall’ordinamento nazionale, in termini di durata, contenuti didattici e obiettivi formativi. Sussistendo le condizioni previste dalla legge, l’Amministrazione può subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, consistente nel superamento di una prova attitudinale o di un tirocinio di adattamento. L’obbligo motivazionale è soddisfatto anche per relationem, purché siano indicati e resi disponibili all’interessato gli atti richiamati. La tutela della salute umana costituisce interesse pubblico prevalente sull’interesse del richiedente. Il controllo è più stringente per i titoli conseguiti in Paesi extra UE.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale con cui il Ministero della Salute, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, ha subordinato il riconoscimento del titolo di “Médico” conseguito in Brasile, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo, all’espletamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale su clinica medica, medicina legale, clinica ostetrica e ginecologica, clinica pediatrica.

Il gravame è affidato a tre motivi: carenza di motivazione; eccesso di potere per mancata considerazione del percorso formativo e delle esperienze professionali documentate; violazione del principio di parità di trattamento rispetto ad altri medici con titolo extra UE riconosciuto senza misure compensative. L’Amministrazione ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e ha controdedotto nel merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude preliminarmente l’inammissibilità eccepita dalla resistente, non potendosi condividere la tesi secondo cui le doglianze postulerebbero valutazioni di merito precluse al giudice di legittimità.

Nel merito, i cittadini stranieri in possesso di un titolo conseguito in un Paese extra UE possono chiedere il riconoscimento ai sensi degli articoli 49 e 50 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. L’Amministrazione è tenuta a comparare durata, contenuti didattici e obiettivi formativi del percorso estero con quello nazionale, mediante valutazione puntuale dei programmi, delle modalità di frequenza, delle ore di attività teorica e pratica e della documentazione prodotta.

Il comma 3 dell’art. 49 consente di subordinare il riconoscimento a una misura compensativa, ove ne ricorrano le condizioni. Il Ministero è chiamato a tutelare in via prioritaria la salute umana, interesse pubblico prevalente sull’interesse del privato, tanto più avvertito per i titoli extra UE.

Il Collegio richiama il parere del Consiglio di Stato, Sezione I, n. 868/2022 del 18 maggio 2022, secondo cui la verifica può essere svolta in maniera più approfondita e condurre a ritenere l’inidoneità del titolo in termini sostanziali più stringenti, ove si ravvisino elementi che inducano a escludere la comparabilità del percorso.

Nel caso di specie il provvedimento risulta adottato all’esito di un’attenta analisi e sorretto da adeguata motivazione, con richiamo agli atti presupposti: il parere della Conferenza di servizi del 18 luglio 2022 e la decisione della Conferenza del 24 novembre 2015. La motivazione per relationem soddisfa l’art. 3 della legge n. 241/1990 se gli atti richiamati sono indicati e resi disponibili. La Conferenza ha espunto la materia di clinica chirurgica, tenuto conto della residenza in chirurgia generale e della specializzazione in chirurgia plastica.

Quanto all’esperienza lavorativa, il richiedente ha prodotto solo una dichiarazione personale relativa a venticinque anni di attività, nonostante la richiesta di idonee certificazioni: documentazione incompleta e inidonea. La censura di parità di trattamento, genericamente formulata senza indicare i presunti professionisti comparabili, è infondata. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese, ferma la possibilità per il ricorrente di chiedere la revisione dell’istanza con documentazione idonea.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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