Inottemperanza al giudicato sulla carta docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 1034 del 03.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato è fondato quando l’amministrazione, a fronte di un titolo esecutivo non impugnato e divenuto definitivo, non contesti l’inadempimento e non provi di avervi posto rimedio. Il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’esecuzione del giudicato fissando il termine per l’adempimento e, in caso di perdurante inerzia, nomina il commissario ad acta. L’esecuzione del giudicato che riconosce il beneficio economico della carta docente impone all’amministrazione l’adozione di ogni atto necessario a consentirne il godimento, oltre interessi e rivalutazione. Le spese seguono la soccombenza con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 29 ottobre 2024 che, previa disapplicazione dell’art. 1, commi 121, 122 e 124, legge n. 107/2015, accertava il diritto al beneficio economico di 500,00 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici di riferimento, condannando il Ministero dell’Istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

Il titolo, notificato in data 14.11.2024, è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria in data 29.07.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato la domanda di ottemperanza verificando la sussistenza dei presupposti processuali propri del rito previsto dall’art. 114 cod. proc. amm.: l’esistenza di un titolo esecutivo costituito da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato e l’inerzia dell’amministrazione obbligata.

Sul piano probatorio, il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere in giudizio risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’inadempimento allegato, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato, così confermandone implicitamente il fondamento.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato fondato e accolto. L’amministrazione è stata condannata a dare completa esecuzione, per il contributo alla formazione e per gli interessi, al titolo azionato, provvedendo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza.

Per il caso di decorso infruttuoso di tale termine, il Tribunale ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a cura del ricorrente. Il commissario potrà avvalersi della struttura organizzativa regionale e coordinarsi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti.

Il Collegio ha altresì precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 del codice del processo amministrativo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *