Inerzia nella procedura di VIA per impianti eolici: obbligo di concludere il procedimento e rimborso oneri istruttori (TAR Puglia n. 890 dell’11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
I termini del procedimento di valutazione di impatto ambientale di cui all’art. 25 d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria, con la conseguenza che l’inerzia serbata dall’Amministrazione competente, anche nella fase di istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR-PNIEC, costituisce silenzio-inadempimento azionabile ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm.. La circostanza che l’Amministrazione debba pronunciarsi su un gran numero di procedimenti integra una questione organizzativa interna che non può ridondare a danno del privato istante. Il ritardo nella conclusione del procedimento di VIA legittima la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento entro un termine determinato, nonché il rimborso della metà degli oneri istruttori corrisposti, ai sensi dell’art. 25, comma 2-ter, d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava il silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e dal Ministero della Cultura sull’istanza di VIA presentata per un progetto di impianto eolico della potenza di 54,4 MW, da realizzare in un comune pugliese. Nonostante la dichiarazione di procedibilità dell’istanza e la fase di consultazione del pubblico, il procedimento subiva una fase di arresto e le amministrazioni non fornivano alcun riscontro ai solleciti della società, che agiva quindi per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, la condanna a provvedere e il rimborso della metà degli oneri istruttori versati.
La Motivazione del TAR
Il TAR Puglia ha accolto il ricorso richiamando l’orientamento espresso con la sentenza n. 244 del 2026, di cui ha recepito le statuizioni quali parti integranti della motivazione. Il Collegio ha precisato che l’obbligo di avviare e concludere il procedimento di compatibilità ambientale discende dall’art. 25 TUA, che detta una precisa scansione temporale per i progetti di cui all’art. 8, comma 2-bis, TUA, categoria cui appartiene il progetto oggetto del giudizio, rientrando tra i progetti compresi nel PNRR e finanziati a valere sul fondo complementare.
La norma prevede che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC si esprima entro trenta giorni dalla conclusione della fase di consultazione e comunque entro centotrenta giorni dalla pubblicazione della documentazione, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA, e che il direttore generale del MASE adotti il provvedimento nei successivi trenta giorni. Il comma 7 dell’art. 25 TUA qualifica espressamente tutti i termini del procedimento di VIA come perentori, con la conseguenza che il criterio di priorità nella trattazione delle istanze, introdotto dall’art. 8 TUA, non può giustificare lo sforamento dei termini normativamente imposti.
Il Tribunale ha stigmatizzato l’arresto procedimentale, evidenziando come la pratica fosse rimasta in fase di istruttoria tecnica presso la Commissione PNRR-PNIEC, senza che fossero rispettate le prescrizioni di cui all’art. 25 TUA. L’Amministrazione, pur avendo correttamente avviato il procedimento, ne aveva illegittimamente causato l’arresto, senza provvedere allo svolgimento dell’istruttoria preordinata alla definizione della procedura. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza amministrativa che ha chiarito che la mancata emissione del provvedimento conclusivo realizza il presupposto sostanziale del silenzio-inadempimento, in violazione dell’obbligo di provvedere di cui all’art. 2 l. n. 241/1990.
Il ricorso è stato pertanto accolto, disponendo che la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC adotti il parere istruttorio di propria competenza entro trenta giorni e che il MASE concluda il procedimento entro sessanta giorni dalla notifica, previa acquisizione del concerto del Ministero della Cultura. Il Tribunale ha altresì condannato il MASE al rimborso in favore della società ricorrente della somma di € 19.124,94, pari alla metà degli oneri istruttori corrisposti, senza procedere alla nomina del commissario ad acta, essendo previsti appositi meccanismi sostitutivi in caso di perdurante inerzia.
Nota della Redazione
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