Ottemperanza a sentenza del giudice del lavoro sulla carta docenti (TAR Sicilia n. 1630 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza, il giudice amministrativo accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e la definitività del titolo esecutivo formato dal giudice ordinario, ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm. Sussistono pertanto i presupposti per ordinare all’amministrazione il puntuale e integrale adempimento. L’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, pur dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti ex legge n. 89/2001, è applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con nomina del commissario ad acta senza compenso. Il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza della sentenza con cui il giudice del lavoro ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, tramite la carta docenti, della somma di € 3.500 per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024. Il titolo è stato pubblicato il 20.05.2025 e notificato il 23.05.2025.

L’amministrazione non ha dato esecuzione alla condanna. Di qui il ricorso ex art. 114 cod. proc. amm., con domanda di nomina di un commissario ad acta e di condanna alla penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale rileva che, dalla documentazione in atti, sussistono tutti i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo, di cui è stata fornita prova.

Il ricorso è pertanto accolto, con ordine all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate, in osservanza del dispositivo del titolo. In caso di inutile decorso di tale termine, su sollecitazione della parte interessata, provvederà in via sostitutiva il Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, nell’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La disposizione, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, secondo l’orientamento di T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 10 marzo 2025, n. 479, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. IV, 4 febbraio 2025, n. 291, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142 e T.A.R. Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983. Nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Il Tribunale precisa poi che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio, sicché non può essere né rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, come affermato da C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138. Il commissario deve depositare atti e documenti esclusivamente tramite la procedura P.A.T., con il modulo dedicato.

È disposta altresì la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo, o sino alla scadenza del termine concesso all’amministrazione. Le spese di lite, liquidate in € 552,00 oltre accessori, seguono la soccombenza e sono corrisposte al difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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