La recidiva nell’illecito amministrativo non richiede la definizione del procedimento sanzionatorio (TAR Puglia n. 289 del 07.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di sanzioni amministrative accessorie, l’istituto della recidiva si perfeziona con la reiterazione oggettiva della condotta illecita, documentata dai pubblici ufficiali nell’arco dell’anno, senza che sia necessaria la preventiva e inoppugnabile definizione dei singoli procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie. La sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, disposta per la violazione dell’orario di cessazione delle emissioni sonore, tutela il bene giuridico del riposo e della vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, che non attiene all’intensità acustica ma al rispetto dei limiti orari. L’urgenza di provvedere a fronte di una reiterata violazione oraria giustifica l’adozione dell’ordinanza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, che comunque non potrebbe avere esito diverso dall’irrogazione della sanzione, applicata nella misura minima. Il provvedimento sanzionatorio deve individuare la data di decorrenza della misura con un preavviso minimo di sette giorni, in applicazione del principio di proporzionalità.

Il Fatto

Una società titolare di un pubblico esercizio in Bari impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva disposto la sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, per la diffusione di musica oltre le ore 24.00, a seguito di due distinti controlli della Polizia Locale effettuati a distanza di una settimana, nel mese di gennaio 2026. La ricorrente deduceva la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, l’illegittima applicazione della recidiva in pendenza di scritti difensivi sui singoli verbali e il travisamento dei fatti, non avendo l’Amministrazione considerato la perizia acustica depositata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto la domanda infondata, basandosi su un dato fattuale incontestato: l’accertamento della protrazione dell’intrattenimento musicale oltre la mezzanotte, avvenuto in occasione di due controlli distinti della Polizia Locale, a distanza di un venerdì dall’altro. Il Tribunale ha precisato che l’ingresso degli operatori è avvenuto pochi istanti dopo le 00.00, a prescindere dalla sottoscrizione del verbale, avvenuta diversi minuti dopo.

Quanto alla censura sulla recidiva, il TAR ha chiarito che l’istituto si perfeziona con la reiterazione oggettiva della condotta illecita documentata dai pubblici ufficiali nell’arco dell’anno, senza che sia necessaria la preventiva e inoppugnabile definizione dei singoli procedimenti di irrogazione delle sanzioni pecuniarie. La pendenza degli scritti difensivi sui verbali di accertamento non incide, quindi, sulla configurabilità della recidiva ai fini della sanzione accessoria.

Il Tribunale ha escluso la rilevanza delle valutazioni di impatto acustico, poiché il bene giuridico tutelato dalla norma violata attiene al rispetto degli orari di cessazione delle emissioni sonore e non alla loro intensità. La disciplina comunale sanziona esclusivamente lo sforamento del limite orario, non il superamento dei limiti di immissione acustica.

Sulla omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha ritenuto giustificata l’adozione dell’ordinanza senza il contraddittorio procedimentale, in considerazione dell’urgenza di provvedere alla reiterata violazione oraria, nell’ottica della tutela del riposo e quindi del diritto alla vita privata e familiare ex art. 8 CEDU, da contemperare con l’iniziativa economica dei privati e con il diritto di riunione dei singoli. La comunicazione, inoltre, non avrebbe potuto avere altra conclusione se non l’irrogazione della sanzione, peraltro applicata nella misura minima possibile.

In un’ottica conformativa del potere amministrativo e in applicazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza, il Tribunale ha invitato il Comune a individuare la nuova data di decorrenza della misura sanzionatoria, con un preavviso minimo di sette giorni. Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite e revoca del decreto monocratico cautelare precedentemente concesso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *