Rigetto project financing, nuova gara e tutela del proponente (TAR Campania n. 4917 del 07.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una proposta di project financing non fa sorgere in capo al privato alcun diritto pieno all’accoglimento della stessa o all’indizione della gara, ma soltanto una mera aspettativa, condizionata alle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione in merito all’opportunità di contrattare sulla base di quella proposta. L’amministrazione non è tenuta a dichiarare il pubblico interesse della proposta né ad avviare la successiva procedura. La pendenza di una proposta non è elemento ostativo all’indizione di una nuova gara. La valutazione di convenienza economico-finanziaria, ove sorretta da motivazione logica e non affetta da manifesta illogicità, è insindacabile nel merito. Un avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse non integra atto di avvio di una procedura di affidamento e, pertanto, non richiede il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per il conferimento di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il diniego opposto dal Comune alla propria proposta di project financing per la gestione in concessione della pubblica illuminazione, presentata ai sensi dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016. Contestava altresì gli atti di indizione di una nuova procedura, avviata dal Comune con avviso di manifestazione di interesse ex art. 193, comma 16, d.lgs. n. 36/2023, per un servizio analogo. La società lamentava la lesione di una posizione qualificata e dell’affidamento riposto nella positiva conclusione della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente prescinde dall’eccezione di irricevibilità sollevata dal Comune, atteso che il ricorso è infondato nel merito. Ha quindi escluso che la presentazione della proposta ex art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016 possa ingenerare nel proponente un affidamento giuridicamente tutelato all’accoglimento, trattandosi di istituto in cui il privato non acquisisce alcun diritto pieno all’indizione della procedura ma una mera aspettativa, condizionata dalle valutazioni di esclusiva pertinenza dell’amministrazione.

Quanto al dedotto difetto di istruttoria, la Corte ha ritenuto che l’amministrazione avesse compiutamente vagliato la proposta, risultata lacunosa specie in ordine alla baseline energetica. Ha altresì escluso il vizio di motivazione, valorizzando la valutazione discrezionale e tecnico-discrezionale dell’ente, sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o evidente difetto di istruttoria, profili non emersi. In particolare, è stata ritenuta non irragionevole la valutazione di sproporzione tra i costi complessivi dell’operazione e i benefici attesi, considerato l’onere quindicennale del canone concessorio e il rischio per gli equilibri di bilancio.

È stata altresì respinta la censura di motivazione postuma, risultando la deliberazione impugnata espressamente riferita alla relazione tecnica del 30 dicembre 2025, mentre la data successiva indicata dalla ricorrente corrispondeva alla sola trasmissione PEC a seguito dell’istanza di accesso.

Infine, il Collegio ha dichiarato inammissibile la doglianza avverso l’indizione della nuova gara per carenza di interesse, non avendo la società allegato un interesse diretto e concreto a contestarla, potendo semmai parteciparvi. Nel merito, l’avviso è stato qualificato come atto meramente esplorativo, funzionale a sollecitare manifestazioni di interesse e non ad avviare una procedura di affidamento, con conseguente non applicabilità dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 5, comma 5, Allegato II.4 al d.lgs. n. 36/2023, richiesti solo per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del contratto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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