Accesso agli atti: il giudice fissa un termine per la conclusione del procedimento (TAR Puglia n. 891 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, quando l’amministrazione ha avviato la ricerca della documentazione oggetto di un’istanza di accesso agli atti, non può tollerare che tale attività si protragga senza limiti di tempo. Per effetto della disciplina di cui all’art. 22 e ss. legge n. 241/1990, il procedimento di accesso deve concludersi con determinazioni espresse; pertanto, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per la conclusione del procedimento, rinviando la trattazione del ricorso a una successiva camera di consiglio e riservando ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di terreni, aveva presentato al Comune un’istanza per ottenere copia dell’atto di costituzione del diritto di livello sui fondi e dei provvedimenti con cui il diritto era stato esteso ai manufatti realizzati sui medesimi terreni. Non avendo ricevuto risposta, la società ha proposto ricorso per l’annullamento del silenzio-diniego formatosi e per l’accertamento del proprio diritto di accesso, domandando la condanna dell’amministrazione all’esibizione e al rilascio dei documenti.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dato atto che il Comune, costituitosi in giudizio, aveva rappresentato di essersi attivato per la ricerca della documentazione richiesta e di avere ancora in corso le relative attività.

In tale contesto, il Collegio ha ritenuto che la ricerca non potesse protrarsi senza un limite temporale certo, dovendo l’ente concludere il procedimento di accesso con una determinazione espressa. Il Tribunale ha quindi assegnato al Comune il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza.

Il giudice ha conseguentemente disposto il rinvio della trattazione della causa alla camera di consiglio successiva, riservando ogni decisione sul rito, nel merito e sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *