Cessazione della materia del contendere e annullamento in autotutela dell’ordine di demolizione (TAR Puglia n. 826 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere nel processo amministrativo deve essere dichiarata quando, a seguito dell’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, viene meno ogni utilità della pronuncia di merito, poiché l’interesse sostanziale azionato dal ricorrente risulta integralmente soddisfatto dalla sopravvenienza fattuale. L’eliminazione dell’atto lesivo da parte dell’amministrazione, intervenuta nel corso del giudizio, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, restando assorbita ogni questione relativa alla legittimità del provvedimento originario.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del ricorrente, di un’ordinanza a demolire n. 5 del 15 gennaio 2021, con la quale il Comune di Peschici aveva ingiunto la rimozione di una tettoia in legno ritenuta abusiva. Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente aveva altresì impugnato il provvedimento prot. n. 0004821 del 27 maggio 2021, con cui il Responsabile del II Settore del Comune aveva confermato, all’esito di un riesame degli atti, l’abusività della medesima tettoia.

Il ricorrente, quindi, aveva censurato sia l’originario ordine di demolizione sia l’atto di conferma emanato in sede di autotutela, deducendo l’illegittimità del provvedimento repressivo adottato dall’amministrazione comunale. Il Comune si era costituito in giudizio per contrastare le pretese avversarie, instaurandosi così il contraddittorio dinanzi al TAR Puglia.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, preliminarmente, ha rilevato che nel corso del giudizio era intervenuto l’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato ad opera della stessa amministrazione comunale. Tale circostanza, come dichiarato dal difensore del ricorrente in sede di discussione orale, aveva determinato la completa eliminazione degli effetti dell’atto lesivo e la conseguente satisfazione dell’interesse sostanziale che aveva dato impulso al giudizio.

La cessazione della materia del contendere postula, infatti, che la sopravvenienza intervenuta in corso di causa abbia rimosso in modo definitivo e integrale l’atto impugnato, senza che residui alcuna utilità ulteriore per il ricorrente. Nel caso di specie, l’annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione, unitamente alla caducazione dell’atto di conferma, aveva prodotto proprio tale effetto satisfattivo.

Il Collegio ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite, conformemente agli accordi intercorsi tra le parti. In tal modo, è venuto meno ogni interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia di merito sulla legittimità dei provvedimenti impugnati, essendo stata comunque e definitivamente rimossa la lesione lamentata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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