Giudizio di ottemperanza e carta docente: nomina commissario ad acta (TAR Emilia-Romagna n. 415 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’omessa esecuzione di una pronuncia del giudice ordinario, non contestato dall’Amministrazione, integra i presupposti per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.. Decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni statali, il giudice amministrativo può ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e condannare l’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Parma – Sezione Lavoro la declaratoria del proprio diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione la predetta carta o altro strumento equipollente.
Nonostante la notifica della sentenza e il suo passaggio in giudicato, certificato dalla Cancelleria del Tribunale, il Ministero non aveva provveduto all’adempimento. Il ricorrente ha quindi adito il TAR Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato la sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza, in ragione della documentata inerzia dell’Amministrazione, non costituitasi in giudizio, e quindi non contestante l’omesso adempimento.
È stato, in particolare, evidenziato come fosse decorso il termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni statali dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, decorrente dalla notifica della sentenza avvenuta a febbraio 2025.
Accogliendo la domanda, il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella figura del Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega a dirigente o funzionario, che dovrà provvedere entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del ricorrente.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nell’organizzazione dell’Amministrazione debitrice.
Accolta anche la domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., determinata nella misura degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, a decorrere dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’esecuzione in via sostitutiva da parte del commissario ad acta. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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