Acquisizione gratuita al Comune e inottemperanza all’ordine di demolizione (TAR Campania n. 2166 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’inottemperanza all’ordine di demolizione di un immobile abusivo integra un illecito amministrativo omissivo permanente, con la conseguenza che il termine di prescrizione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 decorre soltanto dalla demolizione e non dal giorno della commessa violazione. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione, il bene e l’area di sedime sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale e il privato perde la titolarità dominicale, con correlata perdita della legittimazione a presentare l’istanza di accertamento di conformità. L’ordinanza di demolizione e il provvedimento di acquisizione gratuita, in quanto atti dovuti e vincolati, non richiedono particolare motivazione, essendo sufficiente la descrizione delle opere abusive, la constatazione dell’assenza di titolo e l’indicazione della norma applicata.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2004 richiesta di condono edilizio per opere realizzate nel territorio comunale, respinta con diniego del 2019. Il Comune adottava quindi un’ordinanza di demolizione, impugnata senza successo con ricorso definito da una sentenza del medesimo TAR nel 2021. Nel 2023 la ricorrente presentava istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica; nel 2024 richiedeva la restituzione degli oneri concessori versati a corredo della domanda di condono.
Con provvedimento dell’11.6.2024 il Comune accertava l’inottemperanza all’ordine di demolizione e con atto del 25.6.2024 comminava la sanzione pecuniaria. Seguiva, il 16.09.2024, il provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale. La ricorrente impugnava i tre atti con due ricorsi, successivamente riuniti.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami per connessione soggettiva e oggettiva, il Collegio dichiara improcedibile in parte il primo ricorso, limitatamente ai motivi sui procedimenti autorizzatori e sanzionatori rinunciati dalla parte, e rigetta nel merito tutte le restanti censure. Respinto il rilievo di omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché l’avviso è già contenuto nella presupposta ordinanza di demolizione, che prevede l’applicazione della sanzione in caso di inottemperanza.
Quanto alla prescrizione, il Collegio richiama la sentenza del Consiglio di Stato n. 6368 del 18.07.2025, che qualifica l’inottemperanza come illecito omissivo permanente: il termine decorre dalla demolizione, non ancora avvenuta. Sulla stessa pronuncia il TAR si riporta per relationem per le restanti censure.
Il decorso inutile dei novanta giorni previsti dall’art. 31, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 comporta la perdita del diritto dominicale e l’acquisizione di diritto del bene al patrimonio comunale. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 16 del 2023, il Collegio osserva che il proprietario che lascia trascorrere il termine non è più legittimato a presentare l’istanza di sanatoria. L’istanza presentata nel 2023 è pertanto inefficace, perché proposta da soggetto non più titolare del bene.
Il Collegio esclude la giurisdizione amministrativa sull’eccezione di compensazione degli oneri concessori, trattandosi di questione patrimoniale non ricollegabile all’esercizio di poteri funzionali. Il provvedimento di acquisizione è legittimo in quanto atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato mediante l’indicazione della particella catastale, della metratura e della destinazione dell’immobile. Le spese di giudizio sono compensate.
Nota della Redazione
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