Asseverazione del PEF da parte di persona fisica e polizze fideiussorie distinguibili: infondato il ricorso del promotore (TAR Puglia n. 824 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di affidamento in concessione mediante finanza di progetto su iniziativa pubblica, il piano economico-finanziario di cui all’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023 può essere validamente asseverato anche da un revisore legale persona fisica, atteso che la norma primaria non individua specifiche categorie soggettive e che, in applicazione del principio di tassatività delle cause di esclusione, una clausola disciplinare non perspicua deve essere interpretata in senso conforme alla legge. È altresì legittima l’ammissione del concorrente che abbia prodotto una cauzione per la partecipazione alla gara e una distinta garanzia a tutela del promotore, quando le due polizze siano chiaramente distinguibili in ragione dell’importo e della percentuale indicate. La lesione dell’affidamento del promotore, generato da una clausura del bando che riproduce una disposizione di legge poi dichiarata incompatibile con il diritto europeo, non integra un vizio di legittimità degli atti di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, promotrice di un intervento di efficientamento energetico su patrimonio di edilizia residenziale pubblica finanziato con fondi PNRR, aveva visto validare il proprio progetto di fattibilità da parte dell’Agenzia Regionale per la Casa e l’Abitare, che aveva poi indetto una gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023.
All’esito della procedura, la controinteressata si era classificata prima con punti 82,43, mentre la ricorrente era seconda con punti 57,25. Con determinazione del 23 aprile 2026, l’Amministrazione aveva disposto l’aggiudicazione in favore della prima classificata. La ricorrente, dopo l’accesso agli atti, aveva invano chiesto l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione e aveva quindi impugnato gli atti di gara dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si deduceva la mancata produzione, da parte dell’aggiudicataria, della garanzia prevista dall’art. 193, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 a tutela delle spese sostenute dal promotore, pari a 460.000 euro. Dalla documentazione versata in atti è emerso che la controinteressata aveva prodotto due distinte polizze fideiussorie, emesse in data antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, recanti importi e percentuali diversi. La polizza di importo pari a 460.000 euro, recante la percentuale del 2,5%, è stata ritenuta chiaramente riferibile alla garanzia richiesta per l’ipotesi di aggiudicazione a un soggetto diverso dal promotore. I chiarimenti successivamente resi dalla compagnia assicuratrice sono stati considerati ultronei, con conseguente infondatezza della censura.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata sottoscrizione digitale del piano economico-finanziario da parte del professionista asseveratore, il Tar ha rilevato che il file prodotto consisteva in un PDF contenente l’asseverazione già munita di firma digitale, successivamente scansionato e sottoscritto dal legale rappresentante della società. Poiché la lex specialis non imponeva il caricamento del PEF con la firma digitale dell’asseveratore, la produzione della scansione è stata ritenuta consentita.
Il Collegio ha poi affrontato la questione della legittimazione soggettiva all’asseverazione. Richiamato il disposto dell’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, che non indica specificamente i soggetti legittimati, e confrontato con il previgente art. 183, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 che escludeva le persone fisiche, il Tribunale ha concluso che la nuova disciplina ha ampliato la platea dei soggetti abilitati, ammettendo anche il revisore contabile persona fisica. La clausola del disciplinare, che richiamava le categorie dell’art. 193, è stata quindi interpretata in senso conforme alla norma primaria.
Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’intera procedura per la previsione del diritto di prelazione in favore del promotore, ritenuto incompatibile con il diritto europeo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza del 5 febbraio 2026, causa C-810. Il Tar ha respinto la censura rilevando che l’eventuale lesione dell’affidamento ingenerato dalla clausola del bando non ridonda in un vizio di legittimità degli atti impugnati.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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