Sospensione cautelare revocata ex tunc: diritto alla restitutio in integrum anche per la contribuzione previdenziale (TAR Puglia n. 769 del 18.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione facoltativa dall’impiego disposta nei confronti del militare ai sensi dell’art. 916 d.lgs. n. 66/2010 è revocata retroattivamente a tutti gli effetti, ai sensi dell’art. 918, comma 2, d.lgs. n. 66/2010, in ogni caso di proscioglimento, se il militare non è sottoposto a procedimento disciplinare di stato. La revoca opera ex tunc e determina il diritto del militare alla restitutio in integrum ex art. 921 d.lgs. n. 66/2010, che comprende la ricostruzione della carriera economica e giuridica, il versamento della contribuzione previdenziale e il ricalcolo del trattamento di fine servizio. Il diritto al versamento dei contributi previdenziali non è prescritto se il termine quinquennale decorre dalla sentenza di proscioglimento che legittima la revoca, e non dall’avvio della sospensione.
Il Fatto
I ricorrenti, appartenenti al corpo militare della Croce Rossa Italiana, erano stati sospesi in via precauzionale dall’impiego con ordinanza commissariale dell’8.11.2010, a seguito del rinvio a giudizio nell’ambito di un procedimento penale. Con successiva ordinanza, l’Amministrazione aveva revocato la sospensione con effetto dal 15.2.2012, riconoscendo ai militari le competenze nella misura del 50%. A seguito della sentenza penale di proscioglimento per intervenuta prescrizione del 20.9.2016, i ricorrenti agivano per ottenere la piena restitutio in integrum, lamentando che l’Amministrazione aveva riconosciuto solo le somme trattenute a titolo di stipendio, omettendo la ricostruzione dell’anzianità, il versamento dei contributi e il ricalcolo del TFS.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità sollevata dall’Ente resistente, posto in liquidazione coatta amministrativa, richiamando la peculiarità del riordino della CRI, che integra una riforma ordinamentale non assimilabile alla procedura concorsuale. Ha inoltre rigettato l’eccezione di prescrizione, rilevando che il termine quinquennale non può decorrere dall’avvio della sospensione, ma dalla sentenza di proscioglimento che determina la revoca ex tunc del provvedimento cautelare.
Nel merito, il Collegio ha accertato che, non essendo i militari sottoposti a procedimento disciplinare di stato, ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 918, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 66/2010, che dispone la revoca retroattiva della sospensione in ogni caso di proscioglimento. Ne consegue il diritto alla restitutio in integrum ai sensi dell’art. 921 d.lgs. n. 66/2010, che impone all’Amministrazione di riconoscere tutti gli assegni non percepiti, esclusi solo quelli aventi carattere speciale o straordinario.
La sentenza ha accolto la domanda di ricostruzione della carriera in termini economici e giuridici, con condanna al versamento dei contributi previdenziali, al ricalcolo del TFS e al riconoscimento delle ferie e dei permessi maturati e non goduti, con interessi e rivalutazione. Ha invece escluso gli arretrati contrattuali, in quanto disconosciuti da successivi provvedimenti commissariali, e ha compensato le spese di giudizio.
Nota della Redazione
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